Badge Digitale di Cantiere

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badge digitale di cantiere

Lo scorso 31 ottobre è stato pubblicato il Decreto‑legge 31 ottobre 2025, n. 159 (DL 159/2025) dal titolo “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Tra le varie disposizioni, nell’articolo a seguire ci soffermeremo sull’analisi delle novità riguardanti  la questione del badge identificativo (chiamato anche “tesserino Bersani”) che deve essere fornito dall’impresa a tutti i lavoratori assunti regolarmente, ai sensi dell’articolo - art. - 18 comma 1 lettera u) e dall’art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008, nonché dall’art. 5 della Legge 136/2010, di seguito chiamato badge digitale di cantiere.

Indice

  • Normative precedenti di Riferimento

  • Normative introdotte dal DL 159/2025

    • Cos’è il badge digitale di cantiere

    • Come funziona il badge digitale di cantiere

  • Principali novità rispetto alla norma precedente

  • Finalità e utilità del decreto 


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Normative precedenti di riferimento

D.lgs. 81/2008:

  • 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera u) “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro […]”.

  • 20 - Obblighi dei lavoratori, comma 3 “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

    •  59 - Sanzioni per i lavoratori, comma 1, lettera b) “I lavoratori sono puniti: […] con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3”.

  • 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, comma 8 “Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”.

    •  55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, comma 5, lettera i) “Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: […] con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8”.

Legge 13 agosto 2010, n. 136:

  • 5 - Identificazione degli addetti nei cantieri, comma 1 “La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008deve contenere anche l'indicazione del committente”.

Limiti del sistema precedente:

  • Le modalità di emissione della tessera, la sua forma e il sistema di verifica e controllo non erano definiti in modo dettagliato; si trattava infatti di obblighi generici di “tessera di riconoscimento”.

  • Non vi era una previsione esplicita di digitalizzazione della tessera, di codici anticontraffazione o di interoperabilità di piattaforme nazionali.

  • L’applicazione era circoscritta in caso di “[…] svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto […]” (art. 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008) e non vi erano distinzioni chiare in merito a quali settori o tipologie rientrassero nell’ambito di applicazione.

  • Mancava un sistema integrato di tracciamento e monitoraggio automatico della presenza in cantiere, dell’identità e della regolarità del lavoratore: l’efficacia poteva dipendere molto dal livello operativo dell’impresa.

Normative introdotte dal DL 159/2025

Il Decreto-Legge 159/2025 - all’interno dell’articolo 3, intitolato “Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti” - si sofferma sull’obbligo per tutte le imprese in appalto e in subappalto di adottare un badge digitale di riconoscimento per i dipendenti, dotato di un codice univoco anticontraffazione.

  • 3, comma 2 “Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali […] interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) […]. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.”

  • 3, comma 3 “[…] sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.”

Cos’è il badge digitale di cantiere

In sintesi, il “badge digitale di cantiere” è l’evoluzione della tessera di riconoscimento già prevista dalla normativa precedente (D.lgs. 81/2008 e Legge 136/2010). Con il Decreto-Legge 159/2025 il concetto viene aggiornato e integrato con elementi digitali e tecnologici.

Nello specifico:

  • Si tratta di una tessera di riconoscimento individuale, dotata di un codice univoco anticontraffazione, che permette di identificare in modo certo il lavoratore che opera in cantieri in regime di appalto o subappalto.

  • Può essere resa disponibile in modalità digitale, rendendolo di fatto un badge elettronico o digitale consultabile, non più solo un cartellino fisico.

  • Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL, la tessera digitale sarà automaticamente precompilata con i dati già rilevati, salvo integrazioni del datore di lavoro.

La finalità è duplice:

  • Rendere più efficiente e immediata l’identificazione dei lavoratori in cantiere;

  • Potenziare la tracciabilità e la capacità di vigilanza sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, manodopera regolare e appalti/subappalti.

Come funziona il badge digitale di cantiere

L’impresa che opera nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto (pubblico o privato) è tenuta a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento/badge. Nel caso in cui i lavoratori siano assunti tramite la piattaforma SIISL, la tessera digitale viene prodotta in automatico e precompilata, salvo che il datore di lavoro integri i dati.

Risulta obbligatorio per:

  • Imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato.

  • Imprese che operano all’interno di “[…] ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato […]” (art. 3, comma 2, del DL 159/2025), i quali verranno individuati tramite decreto ministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL 159/2025.

Il badge digitale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni (derivate dalla normativa precedentemente in vigore e richiamate nel DL 159/2025):

  • Fotografia del lavoratore;

  • Generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ecc);

  • Indicazione del datore di lavoro;

  • Data di assunzione;

  • Nel caso di subappalto, la relativa autorizzazione;

  • Nel caso dei lavoratori autonomi, l’indicazione del committente;

  • Codice univoco anticontraffazione.


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Principali novità rispetto alla norma precedente

  • Si passa da una tessera di riconoscimento “cartacea” - o comunque non digitalizzata - prevista dalla normativa precedente (D.lgs. 81/2008 e Legge 136/2010) per i lavoratori in regime di appalto/subappalto, ad una tessera/badge dotata di codice univoco anticontraffazione e resa in modalità digitale per le imprese nei cantieri edili. (DL 159/2025)

  • Introduzione della precompilazione automatica della tessera digitale per i lavoratori assunti tramite piattaforma SIISL.

  • Estensione potenziale dell’obbligo anche a ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, oltre al settore edile.

  • Maggiore enfasi sulla digitalizzazione, la tracciabilità, la vigilanza e la responsabilizzazione operativa delle imprese.

Finalità e utilità del decreto

Il settore edile - particolarmente affine a lavori in appalto e in subappalto - è storicamente caratterizzato da elevati rischi di infortuni sul lavoro, irregolarità contrattuali, manodopera non tracciata o poco controllata. Il nuovo sistema mira a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza, nonché a combattere fenomeni di lavoro irregolare.

Il badge digitale consente un riconoscimento immediato e certo del lavoratore, migliora la visibilità delle presenze in cantiere, facilita le verifiche da parte degli organi di vigilanza (come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro) e contribuisce alla trasparenza del ciclo appalto‑subappalto.

In prospettiva, la disponibilità di dati digitali permetterebbe analisi più rapide, riduzione dei tempi di controllo, migliori condizioni di sicurezza e una “cultura organizzativa” della prevenzione più efficace.



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