Chi deve garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro?

Chi deve garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro?

Ai sensi del D.lgs 81/08, la garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro non è responsabilità di un’unica persona all’interno di un’azienda, bensì di diverse figure che si coordinano e collaborano con lo scopo di salvaguardare la salute dei lavoratori.

La figura principalmente coinvolta nel garantire la sicurezza è il datore di lavoro, che ha l’obbligo di supervisionare anche l'operato degli addetti alla prevenzione e sicurezza, controllando che svolgano il loro lavoro in maniera impeccabile.

Nel caso in cui una delle figure coinvolte non abbia seguito le regole per garantire la sicurezza, il datore di lavoro diviene quindi automaticamente responsabile in solido con la persona che non ha rispettato i protocolli di sicurezza, incluso il lavoratore stesso.

 

Il Datore di Lavoro ha diversi obblighi e incarichi:

  • Effettuare la valutazione dei rischi;
  • Fornire gli adeguati DPI ai lavoratori;
  • Nominare il medico competente;
  • Garantire e sostenere i costi della formazione dei lavoratori;
  • Scegliere e incaricare il RSPP, ruolo che può essere ricoperto da lui stesso.

L’art.2 del D.lgs. 81/08 indica tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza nell’ambiente lavorativo oltre al datore di lavoro:

  • Dirigente per la sicurezza

È la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Tramite atto di delega dal datore di lavoro assume potere organizzativo e gestionale, facendo le sue veci.

  • Preposto per la sicurezza

È la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Come il Dirigente, è la seconda figura a cui il datore di lavoro delega i compiti di organizzazione e vigilanza. Spesso il preposto occupa la figura di capo squadra, capo officina, capo reparto, capo sala. Il preposto coordina l’attività lavorativa di altre figure ed è necessario quando il datore di lavoro non ha la possibilità di vigilare su tutti i settori o reparti aziendali.

  • Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

È la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Deve avere dei requisiti tecnico/professionali specifici (diploma di scuola secondaria di secondo grado, esperienza comprovata di RSPP di almeno 6 mesi dal 16 agosto 2003, attestato di frequenza ottenuto dalla partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro da aggiornare ogni 5 anni). Deve essere nominato dal datore di lavoro e può essere sia un lavoratore che un consulente esterno.

Al RSPP ricade il compito di gestire la sicurezza interfacciandosi con il datore di lavoro, il medico competente e il RLS. Si occupa nello specifico dei seguenti compiti:

  • collaborare alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del DVR;
  • organizzare e progettare sistemi di sicurezza atti ad eliminare o ridurre i rischi;
  • sviluppare i programmi informativi e formativi per i lavoratori;
  • istruire i lavoratori su rischi sanitari generali e specifici, piani di emergenza e di primo soccorso;
  • Addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP)

È la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

Ha la funzione di assistente al RSPP. La nomina non è obbligatoria, ma in base alle caratteristiche aziendali devono essere nominati ASPP in numero sufficiente per una adeguata vigilanza. La nomina viene effettuata dal datore di lavoro a seguito di consultazione con il RSPP.

  • Medico Competente

È un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Si tratta di una figura sanitaria specializzata in medicina del lavoro che ha il compito di effettuare il servizio di sorveglianza sanitaria e provvedere alla tutela della salute dei lavoratori. Deve avere particolari requisiti per potersi iscrivere all’elenco nazionale dei medici competenti in materia di salute nell’ambiente lavorativo (titolo di studio in campo medicale, esperienza come docente in materie affini o autorizzazioni ad esercitare la professione).

La nomina è obbligatoria nel caso in cui l’azienda sia esposta a particolari tipologie di rischio, per i quali si rende necessaria una continua sorveglianza sanitaria e visite mediche periodiche.

  • Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Rappresenta i lavoratori per tutto ciò inerente alla sicurezza sul lavoro e la prevenzione, mediando con il datore di lavoro e il RSPP. Viene eletto dai lavoratori e può essere anche esterno all’azienda (in questo caso si denomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST).

È obbligato a frequentare corsi di formazione di aggiornamento.

  • Lavoratore

È la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il lavoratore non ha compiti o doveri organizzativi, ma ha il dovere di ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza per la propria e altrui incolumità.

Ha il diritto di ricevere una formazione adeguata, i DPI idonei ed è autorizzato a interrompere la sua attività in caso di pericolo grave o imminente.

  • Addetti alla gestione delle emergenze

Sono i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono figure nominate in numero sufficiente dipendentemente dalle dimensioni e caratteristiche dell’azienda e hanno il compito di applicare tutte le azioni atte a prevenire o gestire le emergenze (come incendi, evacuazioni, infortuni o medicazioni), avvalendosi eventualmente di soccorsi esterni in base all’entità dell’emergenza.


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