Differenza tra DVR, PSC E POS

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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) sono documenti spesso confusi tra loro, nonostante le importanti differenze che li contraddistinguono.   

Questi documenti, pur avendo finalità comuni - ovvero la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - si differenziano per contenuti, destinatari e contesto di applicazione. Il DVR - redatto dal Datore Di Lavoro (DDL), coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), entro novanta giorni dalla costituzione dell’azienda - rappresenta la valutazione “generale” dei rischi di un’azienda, il PSC - redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - è un documento che riguarda uno specifico cantiere, mentre il POS - redatto da ogni impresa esecutrice - è un documento che dettaglia le misure di sicurezza per le lavorazioni della propria impresa all’interno di un cantiere. 

Nel presente articolo analizzeremo questi documenti - imprescindibili per una corretta gestione della sicurezza - e il loro campo di applicazione, per poi fare chiarezza sulle principali differenze.  

L’articolo sarà così suddiviso: 

  • Quadro normativo 

  • Il DVR 

  • Il PSC 

  • Il POS 

  • Documenti a confronto

Quadro Normativo

Per quanto concerne la valutazione del rischio e la conseguente stesura del DVR i riferimenti principali si trovano all’interno del Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008; questi sono suddivisi in diversi articoli illustrati - nei loro passaggi più importanti - di seguito. 

  • L’art. 17 - “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” - al comma 1., lettera a), definisce che il DDL non può delegare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento [di valutazione dei rischi]”

  • L’art. 25 - “Obblighi del medico competente” - sempre al comma 1., lettera a), impone al medico nominato di collaborare “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione […] della sorveglianza sanitaria […]”, sottintendendo che sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio debbano muoversi di pari passo; 

  • L’art. 28 - “Oggetto della valutazione dei rischi” - considerabile come il riferimento primario in sede di valutazione del rischio, possiede diversi commi fondamentali: 


  1. “La valutazione […], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze […] chimiche impiegate, […] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui […] quelli collegati allo stress lavoro-correlato […], quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza […], nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla […] tipologia contrattuale […]”

  2. “Il documento […] redatto a conclusione della valutazione […] deve essere munito […] di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, […] del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza […] e del medico competente, […] e contenere:

    1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi […] di prevenzione; 

    2. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati […]; 

    3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

    4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati […] soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

    5. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza […] e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

    6. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”

  • L’art. 29 - “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” - del quale ricordiamo il primo e il terzo comma: 


  1. “Il datore di lavoro effettua la valutazione [del rischio] ed elabora il documento [di valutazione dei rischi] in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente […]”

  2. “[…]”; 

  3. “La valutazione dei rischi deve essere […] rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità […]”

  • L’art. 33 - “Compiti del servizio di prevenzione e protezione” - prevede un obbligo specifico per il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP - in merito alla valutazione dei rischi, in quanto l’SPP deve provvedere “all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale” ai sensi del comma 1., lettera a), del presente articolo; 

  • L’art. 50 - “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” - al comma 1., lettera b), prescrive che l’RLS venga “[…] consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi […]” in azienda. 

La normativa sulla sicurezza nei cantieri - che riguarda, in questo specifico articolo, PSC e POS - è definita all’interno del Titolo IV del D.lgs. 81/2008. Ricordiamo ora gli articoli fondamentali (NB: verranno citati alcuni allegati, consultabili integralmente all’interno del D.lgs. 81/2008): 

  • L’art. 89 - “Definizioni” - al comma 1, lettera h), definisce il POS come “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV”

  • L’art. 96 - “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” - definisce, come suggerisce il titolo, i vari obblighi all’interno dei cantieri delle figure che rappresentano - a diversi livelli - un’impresa, tra i quali - al comma 1., lettera g) - l’obbligo di redazione del POS; 

  • L’art. 100 - “Piano di sicurezza e di coordinamento” - spiega nel dettaglio, tramite diversi commi, il “funzionamento” del PSC: 


  1. “Il piano [di sicurezza e coordinamento] è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI […], nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. […] I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento […] sono definiti all'allegato XV”

  2. “Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto”

  3. “I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel […] PSC […]”

  4. “I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori”

  5. “L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza […]”

IL DVR 

Il DVR è lo strumento generale per valutare e gestire i rischi all’interno luoghi di lavoro ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore (che sia dipendente, socio lavoratore, ecc). 

Il DVR viene redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

In linea di massima, un DVR contiene: 

  • L’identificazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro; 

  • La valutazione dei rischi connessi; 

  • Le misure di prevenzione e protezione adottate; 

  • Il programma di miglioramento della sicurezza; 

  • Le indicazioni su DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, emergenze, ecc. 

Un’azienda ha la facoltà di redigere un DVR detto “generale” e di affidarsi poi a dei tecnici qualificati e specializzati per la redazione di DVR detti “specifici”, come - ad esempio - il DVR rumore e il DVR vibrazioni; nulla vieta all’impresa di redigere un solo documento includendo tutte le valutazioni. 

IL PSC 

Il PSC assicura il coordinamento della sicurezza all’interno dei cantieri dove risultano presenti più imprese - in contemporanea o meno (la parola “coordinamento” nella sigla PSC fa proprio riferimento a quello) - ed è un documento che definisce “l’architettura” del cantiere. 

Il PSC viene redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, ed è obbligatorio prima dell’inizio dei lavori. Deve essere allegato al contratto d’appalto e rappresenta un riferimento - se non il riferimento principale - per la redazione dei POS da parte delle imprese. 

Il PSC (per un elenco completo dei contenuti minimi si rimanda all’allegato XV del D.lgs. 81/2008) deve: 

  • Analizzare le fasi di lavoro previste in cantiere; 

  • Identificare i rischi interferenziali (tra le diverse imprese); 

  • Definire le misure di coordinamento e di prevenzione da attuare; 

  • Includere planimetrie, cronoprogramma dei lavori, misure per la gestione delle emergenze e per la gestione delle interferenze. 

IL POS

Il POS definisce come ogni impresa gestisce i propri rischi specifici in un determinato cantiere e illustra le attività di cantiere, i rischi e le relative misure di sicurezza. È un documento obbligatorio all’interno del contesto di un cantiere. 

Viene redatto solitamente dalla stessa azienda (dal DDL, coadiuvato dal RSPP) che esegue i lavori prima dell’inizio degli stessi. Nel caso di più imprese presenti nello stesso cantiere, ognuna di esse dovrà redigere il proprio POS. 

Il POS comprende (per un elenco completo dei contenuti minimi si rimanda all’allegato XV del D.lgs. 81/2008): 

  • L’anagrafica e organizzazione dell’impresa; 

  • La descrizione delle attività svolte in cantiere; 

  • La valutazione dei rischi specifici relativi alle lavorazioni dell’impresa; 

  • Le misure di prevenzione e protezione adottate; 

  • L’elenco dei DPI e dei macchinari/attrezzature in uso; 

  • Le procedure in caso di emergenza; 

  • Le informazioni sulla formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori.  

Documenti a confronto

Ad una prima superficiale analisi questi tre documenti possono apparire molto simili, soprattutto agli occhi di una persona appena approcciatasi al mondo della sicurezza sul lavoro. 

La tabella di seguito riassume ed evidenzia cosa davvero distingue un documento da un altro: 

ASPETTO 

DVR 

PSC 

POS 

Normativa di riferimento 

Art. 17 del D.lgs. 81/2008 

Art. 100 e allegato XV del D.lgs. 81/2008 

Art. 96 e allegato XV del D.lgs. 81/2008 

Chi lo redige 

Datore di lavoro (coadiuvato dal RSPP) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 

Datore di lavoro dell’impresa esecutrice (coadiuvato dal RSPP) 

Quando è obbligatorio 

Sempre (con almeno un lavoratore) 

Nei cantieri con più imprese anche non in contemporanea 

Sempre (nei cantieri) e per ogni impresa esecutrice 

Contesto di applicazione 

Tutti i luoghi di lavoro 

Cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) 

Contenuti principali 

Valutazione dei rischi aziendali generali 

Rischi interferenziali e misure di coordinamento 

Rischi specifici dell’impresa in un cantiere 

Destinatari 

Lavoratori dell’azienda 

Tutti i soggetti del cantiere (imprese, coordinatore, committente) 

Conoscere le differenze tra DVR, PSC e POS è fondamentale per ogni soggetto coinvolto nei cantieri e nella gestione della sicurezza, dato che ognuno di questi documenti ha un ruolo ben preciso all’interno del sistema di prevenzione e protezione di un’azienda. 

Una corretta redazione e un puntuale aggiornamento di questi documenti non solo adempiono agli obblighi normativi, ma contribuiscono a ridurre gli infortuni e a tutelare la salute dei lavoratori. 

 

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