Figure Sicurezza: RSPP e ASPP
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Le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) rappresentano dei cardini all’interno del sistema aziendale di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’RSPP coordina il servizio di prevenzione e protezione (SPP) e fornisce consulenza sulla gestione dei rischi; l’ASPP - invece - opera in supporto al RSPP, svolgendo attività di prevenzione e protezione principalmente sul campo.
L’RSPP è una figura obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008, a differenza dell’ASPP (o degli ASPP) che - a seconda delle dimensioni o della tipologia di azienda - può affiancare l’RSPP fornendo supporto attivo. La nomina di uno o più ASPP è facoltativa, ma deve essere attentamente valutata dal datore di lavoro per garantire un’efficace azione all’interno dell’SPP.
Di seguito i punti toccati dal presente articolo:
Inquadramento normativo
Definizioni e differenza tra RSPP e ASPP
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Modalità di designazione
Responsabilità e limiti
L’importanza di un SPP di qualità
INQUADRAMENTO NORMATIVO
L’RSPP e l’ASPP sono figure definite e regolate dal Titolo I, Capo III (nella sezione III) del D.lgs. 81/2008, in particolare agli articoli - art. - 31, 32, 33 e 34 (quest’ultimo in caso di RSPP-datore di lavoro); entrambe fanno parte dell’SPP, struttura interna o esterna all’azienda deputata alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure tecnico-organizzative necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
I requisiti indispensabili per lavorare come RSPP e ASPP, interno o esterno all’azienda (medesimo ruolo, ma svolto in qualità di consulente esterno), sono:
possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado;
partecipazione a specifici percorsi formativi che consentano di conseguire le competenze necessarie per espletare questi incarichi, con superamento delle prove di verifica previste.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha dato precise indicazioni in merito alle caratteristiche dei percorsi per la formazione di RSPP e ASPP. Il nuovo accordo prevede un percorso formativo composto da tre moduli principali (A, B e C) e da cinque moduli specifici (B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4 e B-SP5). I tre moduli principali vanno frequentati secondo l’ordine previsto dalla normativa vigente, mentre i cinque specifici sono facoltativi e diventano necessari se l’RSPP/ASPP in questione opera in un settore dove è richiesta una specializzazione (come, ad esempio, la pesca).
Il Modulo A (28 ore) è il corso base per RSPP e ASPP e viene sviluppato al fine di far conseguire le competenze legislativo-organizzative necessarie per comprendere il sistema della sicurezza aziendale e della tutela della sicurezza, facendo riferimento a:
Legislazione generale e specifica in tema di salute e sicurezza;
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale previsti dalla normativa, con i relativi ruoli, doveri, diritti e relazioni di interdipendenza;
Funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (INL, ecc);
Principali rischi trattati dal D.lgs. 81/2008, principali misure di prevenzione e protezione e principali modalità per la gestione delle emergenze;
Obblighi di formazione, informazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
Elementi metodologici per la valutazione del rischio.
Il Modulo B (48 ore) costituisce la naturale prosecuzione della formazione per RSPP e ASPP ed è sviluppato per approfondire la tematica dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottabili per la corretta gestione di questi rischi (valutazione del rischio, ecc). Il Modulo B è propedeutico per l’accesso ai Moduli B “di specializzazione” citati poc’anzi. Il programma previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 è studiato con l’obiettivo di conseguire le competenze necessarie allo sviluppo di:
Capacità di individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro;
Capacità di identificare e selezionare correttamente le misure di prevenzione e protezione idonee alla gestione del rischio, in riferimento alla natura del rischio e dell’attività lavorativa;
Competenze relative alla selezione e progettazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.
Si tratta dunque di un modulo a carattere operativo, la cui obbligatorietà è direttamente collegata al ruolo del SPP come “strumento” a servizio del datore di lavoro per assisterlo nell’identificazione e nella valutazione dei rischi, nonché nella selezione delle misure prevenzionistiche più idonee al loro trattamento.
All’interno del Modulo C (24 ore), da frequentare per essere abilitato al ruolo di RSPP (non necessario per gli RSPP), il perfezionamento delle competenze avviene trattando tematiche legate a:
Corretta gestione dei processi comunicativi che si instaurano nelle realtà aziendali, al fine di raggiungere gli obiettivi comuni di tutela della salute e della sicurezza (incluso quello di diffondere la cultura della sicurezza per una partecipazione più attiva e spontanea di tutti i soggetti);
Aspetti della progettazione e della gestione dei processi formativi, con particolare riferimento alla realtà aziendale e all’esito della valutazione dei rischi;
Pianificazione, gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza attraverso i sistemi di gestione della sicurezza.
Inoltre, è previsto un aggiornamento formativo quinquennale così differenziato:
RSPP: 40 ore;
ASPP: 20 ore.
DEFINIZIONI E DIFFERENZE TRA RSPP E ASPP
L’art. 2 del D.lgs. 81/2008, alla lettera f) del comma 1, definisce l’RSPP come una “[…] persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Si tratta di una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore e, come visto nella definizione, può essere nominata solo e soltanto dal datore di lavoro (art. 17, comma 1, lettera b) “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”). Il suo compito principale è quello di coordinare l’SPP, assumendone la responsabilità gestionale e organizzativa.
Sempre l’art. 2 del D.lgs. 81/2008, alla lettera g) del comma 1, definisce l’ASPP come una “[…] persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio [di prevenzione e protezione]”. L’ASPP affianca l’RSPP nello svolgimento delle attività del SPP, senza assumerne la responsabilità diretta. La nomina dell’ASPP è discrezionale - anche se consigliata - e dipende dalla complessità aziendale.
Un aspetto di primaria importanza che differenzia la figura del RSPP dal ASPP è rappresentato dal fatto che, nonostante non siano previsti specifici obblighi indicati nel D.lgs. 81/2008 a carico del RSPP, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che si possono comunque prevedere delle responsabilità a carico di tale figura in caso di infortunio (ad esempio, in caso di omessa valutazione del rischio).
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le attività e i compiti attribuiti a RSPP e a ASPP sono specificate all’interno dell’art. 33 del D.lgs. 81/2008. In particolare, essi devono:
Individuare i fattori di rischio e valutare i rischi;
Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
Collaborare alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR);
Proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
Partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza coinvolgendo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) qualora nominato, nonché alla riunione periodica indetta almeno una volta all’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori (art. 35 del D.lgs. 81/2008);
Fornire ai datori di lavoro le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi normativi;
Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza.
In estrema sintesi, il ruolo dell’RSPP è quello di consulente - esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro - del datore di lavoro.
Benché il ruolo di RSPP sia essenzialmente privo di autonomi poteri organizzativi, l’RSPP deve attivarsi ed essere propositivo verso il datore di lavoro, il quale rimane comunque il primo garante della sicurezza in azienda.
MODALITÀ DI DESIGNAZIONE
Il datore di lavoro è obbligato a designare l’RSPP e ad assicurarsi che possieda i requisiti formativi richiesti. La nomina deve avvenire per iscritto e deve essere coerente con l’organigramma della sicurezza.
Come anticipato, la nomina dell’RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve decidere se nominare un RSPP interno all'organizzazione o affidare il ruolo ad un RSPP esterno (se consentito dalla normativa: comma 6 dell’art. 31 del D.lgs. 81/2008).
In alcuni casi, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP, ma solo quando sono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio: numero di lavoratori, settore ATECO, frequenza di un corso specifico, ecc). La specifica designazione del datore di lavoro come RSPP è normata dall’art. 34 del D.lgs. 81/2008.
RESPONSABILITÀ E LIMITI
L’RSPP non è un soggetto delegato dal datore di lavoro e non può essere ritenuto responsabile per omissioni che spettano esclusivamente a quest’ultimo; tuttavia, può incorrere in responsabilità professionali e contrattuali, in caso - ad esempio - di negligenza o errata valutazione del rischio. L’ASPP risponde solo nell’ambito delle mansioni a lui formalmente attribuite.
Va ricordato che RSPP e ASPP operano in qualità di figure consultive - non possono quindi imporre decisioni operative - e forniscono supporto tecnico-organizzativo al datore di lavoro.
Soprattutto la figura dell’RSPP ha contorni “sfumati” all’interno del contesto aziendale, anche - se non principalmente - a causa della difficoltà di comprensione del legame che intercorre tra lui e il datore di lavoro. Se da un lato è indubbio che il datore di lavoro è il primo garante della sicurezza in azienda, dall’altro è evidente che ciò che l’RSPP determina - per imperizia o scarsa diligenza - può costituire una colpa ricadente sullo stesso RSPP. A ciò si aggiunge che l’RSPP rappresenta sì un organismo di consultazione da parte del datore di lavoro, ma anche un elemento attivo all’interno dell’organizzazione aziendale, dal quale ci si aspetta delle azioni concrete al fine di prevenire ed impedire - per quanto possibile - qualsiasi situazione e/o potenziale situazione di pericolo.
L’IMPORTANZA DI UN SPP DI QUALITÀ
Le figure di RSPP e di ASPP costituiscono il cuore tecnico del sistema di prevenzione e protezione aziendale.
Il loro corretto inquadramento, la formazione continua e l’integrazione all’interno di ogni realtà operativa sono condizioni indispensabili per garantire il rispetto degli obblighi normativi e l’efficacia delle misure di tutela della salute e della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
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