La formazione Preposto

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La formazione Preposto

La figura del preposto riveste un ruolo fondamentale nella supervisione, nel controllo e nell’attuazione delle misure di sicurezza all'interno dell'ambiente lavorativo.  

Di seguito, un sunto degli argomenti che verranno affrontati:  

  • Normativa di riferimento 


  • Decreto legislativo (D.lgs.) 81/2008 in generale 



  • Definizione della figura del preposto 


  • Articolo 19 del D.lgs. 81/2008 


  • Accordo stato Regioni del 21 dicembre 2011 


  • Ultime variazioni normative 

  • Responsabilità e sanzioni riferite al preposto 

  • L’importanza della formazione preposto 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La formazione del preposto è principalmente disciplinata dal D.lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e, in particolare, l'articolo 37 del suddetto decreto prevede che il datore di lavoro debba fornire ai lavoratori e alle figure aziendali - come il preposto - la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza. 

In linea di massima la formazione preposto deve: 

  • riguardare l’organizzazione e la gestione della sicurezza; 

  • essere adeguata ai compiti che il preposto sarà chiamato a svolgere; 

  • affrontare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

  • prevedere aggiornamenti periodici. 

PREPOSTO: COSA SIGNIFICA? 

L’articolo 2, comma 1 lettera e), del D.lgs. 81/2008 definisce il preposto come una “[…] persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 

In sostanza, il preposto è quella persona che - nell'ambito di un'organizzazione lavorativa - ha il compito di organizzare e sovrintendere l’attività dei lavoratori, ma soprattutto, di vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, nonché sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC) e sul comportamento dei lavoratori in relazione ai rischi presenti. La sua responsabilità, infine, riguarda anche l'attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro. 

L’individuazione di uno o più preposti rientra tra gli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 18 del D.lgs. 81/2008, comma 1 lettera b-bis), al fine di garantire ed effettuare le “[…] attività di vigilanza di cui all'articolo 19. […]”. 


GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO 

L’articolo 19 del D.lgs. 81/2008 definisce gli obblighi del preposto relativamente alle attività indicate all’articolo 3 - il quale ne definisce il campo di applicazione - dello stesso decreto. Il preposto deve (sono riportati di seguito i commi più significativi): 

  1. a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei [...] lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e [...] individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori […];

  2. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

  3. c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

  4. d) informare [...] i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

  5. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

  6. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. 


CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DEL PREPOSTO 

La formazione del preposto, secondo l’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve coprire una serie di tematiche fondamentali per permettergli di svolgere al meglio il suo compito di supervisione e gestione della sicurezza. 

I contenuti della formazione preposto - oltre a quanto previsto dall’articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008 - comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19 del D.lgs. 81/2008, quanto segue: 

  • principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale (compiti, obblighi e responsabilità); 

  • relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

  • definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

  • incidenti e infortuni mancati (case history); 

  • valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto lavorativo specifico; 

  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione di ogni lavoratore; 

  • individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

  • modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 

La durata e le modalità della formazione variano a seconda dei rischi specifici e delle dimensioni aziendali. Tuttavia, in generale, la normativa stabilisce che la formazione del preposto debba essere: 

 

FORMAZIONE PRIMARIA

AGGIORNAMENTO

VECCHIA NORMATIVA 

8h

6h – quinquennale 

NUOVA NORMATIVA 

12h 

6h – biennale

Le modalità possono essere sia frontali (lezioni in aula) sia pratiche, soprattutto quando si tratta di applicare conoscenze specifiche sul campo. 

La formazione preposto, se svolta mediante corsi interaziendali, dovrà essere successivamente integrata in azienda relativamente al contesto aziendale di riferimento, ai rischi specifici dell’azienda, ai regolamenti aziendali in materia di salute e sicurezza e ai DPI/DPC in uso. 


ULTIME VARIAZIONI NORMATIVE 

L’articolo 19 del D.lgs. 81/2008 è stato modificato dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 (ad oggi in vigore) che ne ha ampliato le competenze e le responsabilità.  

Sempre con la stessa Legge è stato modificato anche l’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, con l’introduzione del comma 7-ter:  

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente […] in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione […] o all'insorgenza di nuovi rischi”. 

Questo comma impone lo svolgimento della formazione in presenza e modifica la periodicità dell’aggiornamento. 

Vi è però un’ulteriore modifica del comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, laddove “[…] i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La previsione di questo comma indica che “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione […]”; pertanto, la formazione e l’aggiornamento sono materia che verrà definita dal prossimo Accordo Stato Regioni.  

Va però detto che le modifiche al D.lgs. 81/2008 previste dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 sono già in vigore e con esse le sanzioni penali per quanto attiene gli obblighi dei preposti (articolo 19 del D.lgs. 81/2008, esplorato in precedenza). Ciò significa concretamente che la formazione del preposto - quella prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 - deve essere integrata con le modifiche introdotte dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021. Pertanto, la formazione dei preposti (contenuti e durata) - attualmente - è la medesima prevista al punto 5 del citato Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. In esso è già evidenziato il collegamento con l’articolo 19 relativo agli obblighi dei preposti, ora aggiornati ed ampliati. La nuova norma prevista dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 indica però come la formazione debba essere svolta con modalità in presenza, ma è anche chiarito che tale obbligo deve essere definito dall’Accordo Stato Regioni.  

Più articolata, invece, è la questione dell’aggiornamento periodico della formazione preposto che - citando l’articolo 37, comma 7-ter, del D.lgs. 81/2008 - deve essere svolto “[…] interamente con modalità in presenza […] con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione […] o all'insorgenza di nuovi rischi”. Il nuovo Accordo dovrà obbligatoriamente prevedere un aggiornamento biennale con modalità esclusivamente in presenza.  

Il nuovo Accordo - il quale stabilisce anche i contenuti minimi della formazione preposto - è stato finalmente approvato lo scorso 17 aprile 2025, quindi la nuova formazione per i preposti - come anticipato nella tabella - sarà costituita da una formazione primaria dalla durata di 12h e da un aggiornamento a cadenza biennale dalla durata di 6h, entrambi rigorosamente in presenza. 

Riassumendo. La normativa in merito alla figura del preposto è stata aggiornata l’ultima volta nell’aprile scorso e - prima ancora - nel dicembre 2021, a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 81/08 dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021. Il corso di formazione per preposti deve essere quindi conforme a quanto richiesto dall’articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 


RESPONSABILITÀ E SANZIONI 

Il preposto ha una responsabilità legale sulla gestione della sicurezza in azienda e, nei casi in cui non ottempera correttamente agli obblighi formativi e alle sue funzioni, può essere soggetto a sanzioni - sia da parte dell'autorità competente sia in sede civile o penale - nel caso in cui si verifichino incidenti o infortuni sul lavoro. Queste sanzioni vanno dall’ammenda fino, nei casi più gravi, all’arresto (articoli 56, 263 e 283 del D.lgs. 81/2008). 

Le responsabilità principali includono: 

  • non aver vigilato adeguatamente sui comportamenti pericolosi; 

  • non aver assicurato l'uso corretto dei dispositivi di protezione; 

  • non aver tempestivamente segnalato situazioni di pericolo. 

L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE DEL PREPOSTO  

La formazione del preposto è una delle chiavi per garantire la sicurezza sul lavoro e per prevenire incidenti e infortuni. Una formazione adeguata, specifica e periodica permetterà al preposto di svolgere efficacemente il suo ruolo, a beneficio della tutela dei singoli lavoratori. Investire in formazione, oltre ad essere un obbligo legale, è un atto di responsabilità verso la salute e il benessere dei propri dipendenti. 

Visto quanto scritto nei paragrafi precedenti, è chiaro che il ruolo del preposto non deve mai essere sottovalutato, anzi, la scelta di nominare un lavoratore come preposto deve essere figlia di attente valutazioni effettuate nel corso del tempo. Ogni datore di lavoro dovrebbe valutare profondamente un lavoratore prima di nominarlo preposto - partendo dall’eventuale idoneità medica a ricoprire il ruolo fino al suo rapporto con i compagni di reparto - al fine di ottenere una figura completamente dedita alla causa e che accetti questo ruolo consapevole degli oneri e degli onori collegati. 

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