Sicurezza degli stage nell'alternanza scuola-lavoro

Sicurezza degli stage nell'alternanza scuola-lavoro

È d’obbligo indicare innanzitutto la definizione di lavoratore, come da D.lgs. 9 aprile 2008 all’art. 2 e successive modificazioni, da D.lgs. 3/08/09 n.106, in cui viene specificato che anche chi svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore:

“chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dello stagista, così anche dello studente, sono al primo posto, come per tutti i lavoratori, e il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico al fine di garantirle. Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere altresì agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

La formazione dello stagista

Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011, agli stagisti e ai tirocinanti deve essere impartita una formazione generale di 4 ore e una specifica fino alle 12 ore a seconda del settore e della fascia di rischio connesso.

Lo stagista inoltre deve essere informato sull’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, sulle procedure primo soccorso, evacuazione e antincendio e gli deve essere assegnato un tutor/mentore che svolga la funzione di referente seguendo le sue attività e fornendo le informazioni sui rischi connessi alle attività aziendali.

Se previsti, lo stagista deve essere munito degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale – DPI.

Il datore di lavoro è obbligato a far effettuare anche allo stagista la visita medica, come da chiarimento a seguito dell’Interpello 1/2013 Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008. L’Art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 impone infatti l’attivazione della sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge, incluse le persone equiparate ai lavoratori, come tirocinanti e stagisti.

Nel caso degli studenti la norma deve essere applicata anche nelle situazioni in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature da lavoro, apparecchiature, agenti chimici, fisici e biologici.

Alternanza Scuola-Lavoro

Esiste un Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21/12/2017 attraverso il Decreto n.195 del 3 novembre 2017, che contiene la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

L’alternanza scuola-lavoro fa parte di un progetto formativo tra scuole e imprese che ha il fine di aiutare i giovani studenti ad acquisire competenze utili al loro futuro professionale, mettendo in pratica ciò che hanno imparato sui banchi di scuola. Questo genere di esperienza ha l’obiettivo di conseguire e integrare le competenze curriculari, orientando consapevolmente i giovani alla scelta della prosecuzione del loro percorso scolastico o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

L’art. 5 del Regolamento, che tratta la sezione “Salute e sicurezza”, prevede che gli studenti impegnati nel percorso di alternanza, ricevano preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da integrarsi alla formazione che riceveranno all’ingresso dell’azienda ospitante.

La normativa dice anche che il numero di studenti ammessi debba essere determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, in riferimento anche al livello di rischio connesso con l’attività: la proporzione numerica tra studenti ammessi e tutor non deve essere superiore al rapporto 5 a 1 in caso di attività a rischio alto, 8 a 1 per attività a rischio medio e 12 a 1 per attività a basso rischio.

Gli studenti impegnati nell’alternanza sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica.

È nota l’energia e la voglia di imparare degli studenti italiani; sarebbe davvero un peccato mettere a rischio la struttura dell’Alternanza Scuola-Lavoro, soprattutto a seguito di gravi ed intollerabili episodi accaduti recentemente ai loro danni. I progetti importanti come questo, che hanno come obiettivo il futuro dei nostri giovani, devono essere sicuri e salvaguardare la loro vita. La normativa sulla sicurezza andrebbe adeguata ai tempi e gli investimenti statali in questo ambito dovrebbero aumentare rendendo il progetto sicuro, all’avanguardia e proficuo.


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