Intelligenza Artificiale e Sicurezza sul Lavoro
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Il triplice rapporto tra intelligenza artificiale, sicurezza sul lavoro e normativa è un tema complesso, soprattutto nella fase di trasformazione tecnico-normativa che stiamo vivendo.
La tecnologia evolve ad una velocità esponenziale - basti pensare ai sistemi di rilevamento automatico dei comportamenti a rischio basati sull’intelligenza artificiale e agli strumenti di realtà aumentata per la formazione - mentre la normativa ha il compito di garantire che questa venga utilizzata nel rispetto dei principi di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori (privacy, dignità e libertà individuale su tutti).
È innegabile che strumenti come l’intelligenza artificiale - quando correttamente utilizzati - offrono potenzialità enormi per ridurre gli infortuni, migliorare la prevenzione e semplificare il lavoro dei professionisti della sicurezza, ma è egualmente innegabile che non va “superato il limite” sacrificando i diritti fondamentali dell’individuo sull’altare dell’innovazione.
Dall’altro lato, la legge è costretta a rincorrere: l’innovazione galoppa veloce e la normativa tende a reagire limitando soluzioni già ampiamente in uso. Se da un punto di vista “umano” è comprensibile tentare di regolamentare ciò che non è normato, da un punto di vista “innovativo” è invece stigmatizzabile l’abbarbicarsi alla legge sempre e comunque, mostrandosi ciechi - o, nel migliore dei casi, miopi - davanti a delle novità che non si comprendono in toto.
Ma quindi, deve essere l’intelligenza artificiale ad adattarsi ad un quadro normativo imposto dall’alto, garantendo che ogni innovazione sia conforme ai principi di tutela vigenti, o deve essere la legge ad aggiornarsi senza sosta al fine di trovare nuovi equilibri e regole per disciplinare tecnologie che nascono e cambiano più velocemente di quanto il legislatore riesca a normare?
L’obiettivo di questo articolo è quello di provare a dare una risposta al quesito appena formulato, interpellando le due fazioni: i “tecnofili” (favorevoli alla diffusione di tecnologie come l’intelligenza artificiale) e i “tecnofobici” (arroccati su posizioni diametralmente opposte).
Indice:
Intelligenza artificiale: perché sì?
La parola all’interessata
Case study
Intelligenza artificiale: perché no?
Riflessioni finali
Intelligenza artificiale: perché sì?
La parola all’interessata
Per dare il la a questa difesa nei confronti dell’intelligenza artificiale, quale modo migliore di chiederle un’opinione? È stato domandato a ChatGPT - chat bot basato su intelligenza artificiale scelto per questo “esperimento” - come pensava di aiutare un tecnico della sicurezza sul lavoro nello svolgere meglio la sua professione. Di seguito i passaggi più significativi della risposta:
[…] Ecco come penso che potrei esserti utile:
Materiali Didattici e Formazione: Posso aiutarti a creare e migliorare materiali didattici, come presentazioni, slide, guide o quiz, specifici per la sicurezza sul lavoro. Posso anche suggerire argomenti, casi studio e approcci didattici che rendano le tue sessioni più coinvolgenti.
Aggiornamenti Normativi: La normativa sulla sicurezza sul lavoro cambia frequentemente. Posso aiutarti a rimanere aggiornato su leggi, regolamenti e linee guida in modo che tu possa fornire informazioni accurate e tempestive ai tuoi allievi.
Simulazioni e Analisi di Rischi: Posso supportarti nella creazione di scenari realistici per le simulazioni di gestione dei rischi, con analisi di incidenti o casi reali che possano essere utili per esercitazioni pratiche.
Tecniche di Comunicazione e Gestione del Gruppo: Posso darti consigli su come migliorare la tua capacità di comunicare con il gruppo, come stimolare la partecipazione attiva, come gestire gruppi eterogenei e come trasmettere concetti complessi in modo chiaro e comprensibile.
Strumenti e Tecnologie: Posso suggerirti strumenti digitali, piattaforme per l’erogazione di corsi online, applicazioni per la gestione della sicurezza sul lavoro o per raccogliere feedback dalle sessioni di formazione.
Approccio Psicologico: Posso anche darti suggerimenti su come affrontare l’aspetto psicologico delle persone riguardo la sicurezza. Ad esempio, come motivare i lavoratori a rispettare le norme di sicurezza, spesso sottovalutate o ignorate.
[…]
Si nota immediatamente come la risposta sia generica e ampiamente sviluppabile, un classico di ChatGPT; ma soffermiamoci a ragionare su un tema specifico: quanto tempo ci impiegherebbe un tecnico della sicurezza a imbastire e a sviluppare una lista di questo tipo? Facendo un esempio concreto, pensate di dover preparare un corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): cosa servirebbe? Un “to do” di base per organizzare e imbastire il corso, una lista dei contenuti minimi da trattare secondo la normativa (i vari moduli) - con annessi approfondimenti - e una presentazione di supporto al corso. Per tre di queste quattro necessità un’intelligenza artificiale può prepararvi buona parte del materiale in pochi minuti.
Appoggiarsi ad un’intelligenza artificiale, soprattutto nella fase iniziale di raccolta delle informazioni e di creazione di contenuti di supporto (come delle slide), si traduce in un netto risparmio di tempo e risorse.
Appurato l’oggettivo risparmio di tempo, la qualità dei contenuti prodotti com’è? Se per contenuti generici e/o basilari (ad esempio: “quando è stata aggiornata l’ultima volta la normativa che regola gli spazi confinati?”) l’intelligenza artificiale è sostanzialmente attendibile, il discorso cambia quando si deve andare più a fondo. In caso di richiesta di contenuti più specifici e/o tecnici l’intervento umano è imprescindibile: il tecnico deve infatti provvedere ad un controllo delle informazioni prodotte, così da assicurarsi la bontà della ricerca effettuata dall’intelligenza artificiale.
Il vantaggio principale di un’intelligenza artificiale risiede nei casi in cui va applicata una metodologia quantitativa - ovvero orientata ad una corposa raccolta di informazioni - piuttosto che una qualitativa (più specifica), ma non è totalmente da escludere nemmeno in approcci qualitativi, anche solo per la già citata raccolta di informazioni.
Quindi, in estrema sintesi, l'intelligenza artificiale in cosa è veramente utile?
Nello sgravare l’essere umano dal lavoro meccanico/ripetitivo, come - ad esempio - il controllo documentale e la gestione delle scadenze in una verifica ITP; il tempo risparmiato in queste attività può essere investito dal tecnico in questioni più complesse e non delegabili ad un’automazione (ad esempio, fare un sopralluogo).
Nel fornire un punto di partenza o una prima scrematura delle informazioni disponibili, al fine di scrivere una procedura o un articolo tecnico.
Case study
Abbiamo esplorato i principali vantaggi per un tecnico della sicurezza, ma l’intelligenza artificiale può essere utile anche ai lavoratori che operano “sul campo”? A questo proposito riportiamo la sentenza n. 29235 del 7 agosto 2025 della Cassazione penale Sez. IV, dal titolo “Decesso del lavoratore che si arrampica lungo i montanti della scaffalatura e viene travolto dal crollo di un bancale. Condanna definitiva […] per omessa gestione del rischio”, la quale ci fa comprendere come diversi incidenti sarebbero ampiamente evitabili con l’ausilio di un’intelligenza artificiale opportunamente addestrata.
Di seguito la ricostruzione dell’evento (NB: della sentenza sopra citata verranno riportati i passaggi più significativi, opportunamente riassunti).
In data 7 ottobre 2014 l’operatore “X”, dovendo prelevare della merce stoccata sugli scaffali all’interno di una delle celle frigorifere del magazzino e non disponendo di un sistema di gestione della merce che ne consentisse l'individuazione automatica, si arrampicava lungo i montanti di una scaffalatura (al fine di controllare il contenuto del singolo bancale) e veniva travolto dal crollo accidentale di un bancale di merce refrigerata perdendo la vita.
Sulla base delle testimonianze dei colleghi intervenuti e dall’esame dei luoghi è stato accertato che l’operatore, arrampicatosi ad una quota di circa otto metri, mentre stava controllando un bancale sopra di lui - utilizzando quale piano di calpestio la superficie del bancale sottostante - si era ad esso tenuto fino a che lo stesso si era ribaltato e lo aveva travolto.
Si ricostruiva quindi che, in fase di prelievo, gli operatori della suddetta impresa potevano consultare un database nel quale era indicato unicamente il numero della cella e non anche la posizione esatta dei singoli bancali sulle scaffalature, mentre i codici identificativi della merce venivano riportati unicamente su un foglio A4 apposto sulla parete frontale del bancale.
In sintesi, non erano state approntate le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio prevedibile che il lavoratore si arrampicasse, tanto più se si considerava che la conformazione dei bancali permetteva una facile scalata (il giorno dell’incidente i colleghi si erano infatti arrampicati agevolmente proprio per raggiungere l’infortunato).
Sulla base di tale piattaforma probatoria, ed esclusa l'abnormità della condotta del lavoratore, il giudice ha ritenuto la penale responsabilità degli imputati - il legale rappresentante/datore di lavoro e un membro del Consiglio di amministrazione - per la mancata adozione di un sistema che consentisse lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.
Tale sistema infatti non eliminava il rischio che il singolo lavoratore si arrampicasse per individuare visivamente la merce, anche perché gli strumenti messi a disposizione per salire in quota erano costituiti da un carrello con un braccio su cui manualmente andava montato un cestello che poteva operare solo con la presenza di due operatori, di cui uno ai comandi e l’altro sul cestello; mentre l'alternativa era costituita da un muletto azionabile da un solo operatore che consentiva di prelevare il bancale dallo scaffale per tentare di rintracciare il prodotto richiesto. Tale situazione aveva quindi condotto alla prassi di arrampicarsi alle scaffalature.
In materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità penale dei datori di lavoro, la mancanza di un sistema informatizzato che consenta l'individuazione automatica della collocazione delle merci all’interno delle celle frigorifere costituisce violazione degli obblighi di sicurezza - secondo l’articolo 15, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 81/2008 - quando tale carenza espone i lavoratori al rischio di arrampicamento su scaffalature per individuare visivamente i prodotti da prelevare. Il datore di lavoro risponde penalmente dell'infortunio occorso al dipendente che, dovendo prelevare merce stoccata negli scaffali senza disporre di adeguati sistemi di localizzazione automatica, è costretto ad arrampicarsi fisicamente sulle strutture di stoccaggio, subendo lesioni mortali per caduta accidentale. La responsabilità sussiste anche quando il software in uso consente solo l’individuazione della cella dove si trovano le merci ma non la collocazione specifica all’interno della stessa, costringendo il singolo lavoratore a dover individuare manualmente la collocazione dei prodotti da prelevare mediante - appunto - arrampicamento sulle scaffalature.
Per essere corretti, va segnalato che all’epoca del fatto appena raccontato non esisteva l’intelligenza artificiale. In ogni caso, disgrazie di questo tipo potrebbero benissimo accadere anche nel presente, ma visti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione - come, ad esempio, i sistemi automatizzati di catalogazione e individuazione delle merci basati sull’intelligenza artificiale - abbiamo tutto il necessario per far sì che queste restino un lontano ricordo.
Intelligenza artificiale: perché no?
Sebbene un sistema come l’intelligenza artificiale applicato alla sicurezza sul lavoro prometta automazione, velocità e capacità predittive, è fondamentale riflettere anche sui limiti e sui pericoli legati ad un uso eccessivo o non controllato di queste tecnologie in ambiti così delicati.
La sicurezza nei luoghi di lavoro non può prescindere dall’intervento umano e affidarsi esclusivamente a sistemi automatici rischia di ridurre la percezione dei pericoli da parte dei lavoratori e di indebolire il ruolo dei tecnici HSE, i quali possiedono competenze contestuali e capacità di giudizio non replicabili da un insieme di algoritmi.
Le intelligenze artificiali si nutrono di dati e apprendono da essi. Se i dati sono incompleti o distorti, le decisioni generate possono contenere inesattezze. In contesti di sicurezza sul lavoro questo significa potenzialmente trascurare alcuni rischi specifici, privilegiare certe categorie di lavoratori o ambienti rispetto ad altri e generare valutazioni non oggettive o, paradossalmente, troppo oggettive.
Un sistema schiavo dell’automazione può indurre nei lavoratori e nei datori di lavoro un senso di sicurezza eccessiva. Se l’intelligenza artificiale viene percepita come infallibile, il rischio è che cali la vigilanza attiva, con conseguenze gravi in caso di errore di rilevamento, mancata manutenzione o guasto tecnico.
Quando accade un incidente è necessario individuare responsabilità precise e se una decisione critica è stata presa da un algoritmo, chi ne risponde? Il datore di lavoro, il produttore del software o l’operatore che ha interpretato i dati? La mancanza di chiarezza normativa e giuridica rappresenta un problema ancora aperto.
Molti sistemi di intelligenza artificiale raccolgono dati biometrici, comportamentali e sanitari e - nei casi in cui si prevede un suo utilizzo all’interno di un ambiente di lavoro - una gestione impropria o non conforme al GDPR può tradursi in violazioni della privacy, sorveglianza eccessiva e - nei casi peggiori - tensioni sindacali.
In scenari dinamici e imprevedibili - come all’interno dei cantieri edili - la rapidità di valutazione, la creatività e l’esperienza di un tecnico HSE in carne ed ossa sono insostituibili. Un algoritmo, progettato su casistiche standard, può non saper gestire eventi imprevisti o fuori dal modello di addestramento.
Riflessioni finali
Qui il pomo della discordia non è tanto se l’intelligenza artificiale sia utile o meno - è innegabile che sia uno strumento da utilizzare al meglio all’interno del nostro lavoro - ma in che modo legittimarne l’utilizzo.
Per rispondere al quesito iniziale: è l’intelligenza artificiale che deve adattarsi alla normativa o è la normativa che deve farlo? La risposta sta ovviamente nel mezzo: la tecnologia deve rispettare i valori cardine già sanciti (tutela della persona, minimizzazione dei rischi e massima riservatezza ai dati personali), ma la normativa deve farsi più dinamica, anticipatoria e - per quanto possibile - capace di fornire linee guida e principi chiari che accompagnino l’innovazione senza soffocarla.
Altro aspetto auspicabile è che la normativa dovrebbe in qualche modo agevolare il progresso tecnico, al fine di consentire alle imprese di pensare e creare innovazioni alla portata di tutti, in modo tale da facilitare le operazioni più meccaniche e ripetitive della vita di tutti i giorni.
È altresì chiaro che la legislazione non potrà mai stare al passo con l’evoluzione tecnologica, almeno nel 99% dei casi. Tuttavia, i criteri e i principi generali per una maggior regolamentazione già sono disponibili, anche se spesso vengono ignorati: basti pensare alle leggi in merito alla privacy applicate in stati come Cina o Corea del Nord. Proprio per questo motivo, de facto, il respiro globale dei temi dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione tecnologica mal si prestano ad essere gestiti da regole nazionali. La normazione è così, una forbice che più si chiude da un lato più si chiude anche dall’altro (e viceversa).
La resistenza verso lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non deve però sfociare in un determinismo tecnologico, ovvero nell’idea che una tecnologia - una volta creata - abbia inevitabilmente un uso finale prestabilito, spesso con una connotazione negativa. Pensiamo al “paradosso del coltello”: con un coltello posso sia tagliare il pane che uccidere una persona; quindi, se sono in possesso di un coltello automaticamente uccido? No, è solo un pregiudizio. Vedere solamente la parte negativa di un’innovazione rappresenta un approccio fortemente limitante, dove non si considera la molteplicità di usi e scopi di una tecnologia.
L’intelligenza artificiale può rappresentare un valido supporto per la salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio nell’analisi predittiva o nella gestione documentale; tuttavia, non deve mai sostituire il ruolo critico dell’uomo, la responsabilità etica delle aziende e la cultura della prevenzione. Il rischio è che, affidandosi ciecamente alla tecnologia, si perda di vista la vera essenza della sicurezza: la tutela della vita e della dignità delle persone.
Alla luce di quanto scritto in questo articolo, il dualismo è ormai chiaro: imbrigliare una tecnologia con l’obiettivo di normarla ha dei pro e dei contro, così come lasciarla libera di svilupparsi e proliferare. In questo senso, il vero punto di equilibrio non è tanto il “chi deve adattarsi a chi”, ma come costruire un dialogo continuo tra chi sviluppa soluzioni tecnologiche e chi scrive le regole, in modo che l’intelligenza artificiale diventi un alleato della sicurezza sul lavoro e non un fattore di incertezza o conflitto.
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