CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO IV 

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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO IV 

Il Titolo IV del Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008, dedicato ai (e intitolato) “Cantieri temporanei o mobili”, si applica a tutte quelle attività che rientrano nella definizione di cantiere, ovvero “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile […]” (articolo - art. - 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008).  

L’applicazione del Titolo IV riguarda quindi una vasta gamma di attività (contenute nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, il quale verrà esplorato in seguito), come - ad esempio - quelle di costruzione, di manutenzione e di demolizione. 

Il presente articolo sarà così strutturato: 

  • Premessa normativa 

  • Dove e quando applicare (e non) il Titolo IV 

  • Soggetti coinvolti 

  • Obblighi e adempimenti correlati 

  • Casi particolari e criticità interpretative 

  • Varie ed eventuali 

PREMESSA NORMATIVA 

In Italia, il principale riferimento relativo alla sicurezza sul lavoro è costituito dal D.lgs. 81/2008 (il “Testo Unico”) e - specificatamente per i cantieri - dal Titolo IV, il quale si divide in: 

  • Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. 88-104); 

  • Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. 105-156), a sua volta diviso in sezioni:

    • I - Campo di applicazione; 

    • II - Disposizioni di carattere generale; 

    • III - Scavi e fondazioni; 

    • IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali; 

    • V - Ponteggi fissi; 

    • VI - Ponteggi movibili; 

    • VII - Costruzioni edilizie; 

    • VIII - Demolizioni. 

  • Capo III - Sanzioni (artt. 157-160). 

Nello specifico, il Titolo IV si applica esclusivamente a quelle situazioni in cui si concretizzano le caratteristiche tipiche del cantiere temporaneo o mobile, come definito dall’art. 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 (inserito nell’introduzione del presente articolo).  

I lavori “edili o di ingegneria civile” - citati all’interno dell’appena riportato art. 89 - che caratterizzano i cantieri sono elencati all’interno dell’allegato X del D.lgs. 81/2008, il quale fornisce un elenco dettagliato - diviso in due punti (riportati al termine di questo periodo) - dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV: 

  1. “[…] lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”

  2. “[…] gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”

L’elemento caratterizzante di un cantiere è quindi l’effettiva esecuzione di lavorazioni di tipo edile o di ingegneria civile, indipendentemente dalla natura giuridica del luogo o del soggetto committente. 


DOVE E QUANDO APPLICARE (E NON) IL TITOLO IV 

L’art. 88 del D.lgs. 81/2008 stabilisce in modo chiaro e diretto il campo di applicazione (non a caso questo articolo è denominato “Campo di applicazione”) del Capo I del Titolo IV, il quale viene appunto applicato in tutti i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano i lavori di cui all’allegato X, indipendentemente dalla presenza di più imprese esecutrici - quindi anche nei casi dove è prevista la presenza di una sola impresa - e, senza distinzione, per i lavori pubblici e privati. 

Vi sono tuttavia alcune esclusioni specifiche per cui le disposizioni del Capo I non si applicano, come - ad esempio - nei lavori di mera fornitura/trasporto; queste esclusioni sono riportate sempre nell’art. 88 del D.lgs. 81/2008, al comma 2. 


SOGGETTI COINVOLTI 

Una lavorazione svolta in Titolo IV implica il coinvolgimento obbligatorio di specifiche figure professionali (previste dalla normativa): ma chi è l’effettivo responsabile della sicurezza in cantiere? È impossibile individuare una singola figura, dato che ogni soggetto identificato dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 ha responsabilità e obblighi distinti in materia di salute e sicurezza nei cantieri. 

Di seguito, nel dettaglio: 

  • Committente à è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata e tra i suoi obblighi figura la nomina dell’RL o del RUP, la verifica ITP delle imprese presenti in cantiere (obbligo che può anche delegare al RL/RUP) e la nomina di CSP e CSE (comma 3 dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008); 

  • Responsabile dei lavori (RL, cantieri privati) à soggetto che può essere incaricato direttamente dal committente per svolgere diversi compiti solitamente attribuiti ad esso; 

  • Responsabile unico del procedimento (RUP, cantieri pubblici) à incaricato dal committente, è il responsabile di tutte le fasi di un intervento pubblico e assicura il rispetto dei tempi, dei costi, della qualità e della sicurezza; 

  • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) à è incaricato dal committente o dal RL/RUP e i suoi obblighi sono contenuti nell’art. 91 del D.lgs. 81/2008 (tra i quali ricordiamo la redazione del PSC e del fascicolo tecnico dell’opera); come suggerisce il nome, il CSP si occupa del coordinamento alla sicurezza prima dell’inizio dei lavori, al fine di predisporre le misure per la sicurezza nel cantiere; la figura del CSP può coincidere con quella del CSE; 

  • Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) à è incaricato dal committente o dal RL/RUP e i suoi obblighi sono contenuti nell’art. 92 del D.lgs. 81/2008 (alcuni di essi sono: acquisire copia dei contratti di subappalto e comunicazioni di eventuali subaffidi, svolgere riunioni di coordinamento con relativi verbali, controllare i POS delle imprese coinvolte, effettuare sopralluoghi per controllare i vari rischi interferenziali ed eventualmente sospendere i lavori - solo in caso di problematiche legate alla sicurezza direttamente riscontrate - ed infine aggiornare il PSC quando necessario); la figura del CSE non può coincidere con quella del DDL, dell’RSPP o di qualunque altro esponente dell’impresa affidataria e/o esecutrice, a meno che l’esecutrice non coincida con il committente; 

  • Direttore dei lavori (DL) à è la figura professionale che, per conto del committente, sovrintende e controlla l'esecuzione dei lavori in cantiere; il suo ruolo risulta fondamentale per garantire che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del progetto, delle normative e del contratto; 

  • Impresa affidataria (con il relativo DDL e i relativi dirigenti e preposti) à impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; 

  • Impresa/e esecutrice/i (con i relativi DDL/dirigenti/preposti) à impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; 

Riassumendo: le responsabilità in tema di tutela della salute e sicurezza nei cantieri in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto sono le medesime a carico di queste figure nel contesto dell’azienda. In sostanza, gli obblighi generali non cambiano se le attività vengono svolte in un cantiere o all’interno di uno stabilimento o di una fabbrica.  

Le imprese affidatarie ed esecutrici, per mezzo della struttura organizzativa e gerarchica, devono garantire il rispetto delle misure di sicurezza nei cantieri; pertanto, il datore di lavoro - direttamente o tramite le figure del dirigente e/o, soprattutto, del preposto - verificherà l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente, nonché dal PSC redatto dal coordinatore, da parte dei propri lavoratori. 


OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CORRELATI 

Nel momento in cui “scatta” il Titolo IV, e si configura quindi un cantiere, si devono prevedere specifici adempimenti tecnici e documentali, tra cui: 

  • Notifica preliminare (art. 99 del D.lgs. 81/2008), a carico del committente o del RL/RUP; 

  • Designazione del coordinatore per la sicurezza (nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, e prima dell’affidamento dei lavori); 

  • Piano di sicurezza e coordinamento, “PSC” (art. 100 del D.lgs. 81/2008), redatto dal CSP; 

  • Piano operativo di sicurezza, “POS”, redatto dalle singole imprese esecutrici (allegato XV del D.lgs. 81/2008, al punto 3) a partire dal PSC; 

  • Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, a carico del committente o del RL/RUP (allegato XVII del D.lgs. 81/2008); 


  • A partire dal 1° ottobre 2024 tra gli obblighi del committente rientra anche la verifica del possesso della patente a crediti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto; qualora l’impresa sia in possesso di attestazione SOA pari o superiore alla III, essa è esonerata dal possesso della patente a crediti (per più dettagli si rimanda all’art. 27 del D.lgs. 81/2008 *qui poi inseriremo anche il link al nostro articolo sulla patente*). 

  • Coordinamento in fase esecutiva con specifiche riunioni, verbali condivisi e sopralluoghi (a carico del CSE). 

L’inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative e penali, tanto per il committente quanto per le imprese e i soggetti coinvolti. 


CASI PARTICOLARI E CRITICITÀ INTERPRETATIVE 

Vi sono casi limite che spesso generano incertezze interpretative in merito all’applicazione o meno del Titolo IV: 

  • Lavori di breve durata (ad esempio: sostituzione grondaia, rifacimento parapetto, ecc) à se riconducibili all’allegato X, rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV e risultano obbligatori tutti gli adempimenti elencati sopra e - in maniera più estensiva - all’interno del D.lgs. 81/2008; 

  • Lavori con personale interno (ad esempio: manutenzioni eseguite da dipendenti dell’azienda, ecc): se comportano opere edili, rientrano comunque nel campo di applicazione del Titolo IV; 

  • Opere promiscue (ad esempio: opere impiantistiche in ambiente industriale) à da valutare caso per caso in base alla natura dell’attività. 

È quindi fondamentale un’attenta analisi preventiva del contesto operativo, per determinare se l’attività sia effettivamente soggetto o meno alle prescrizioni del Titolo IV (e sia quindi considerata un cantiere). 


VARIE ED EVENTUALI 

Il Titolo IV del D.lgs. 81/2008 si applica in tutti i casi dove vengono svolti lavori edili o di ingegneria civile, elencati all’interno dell’allegato X del medesimo decreto. La sua “attivazione” comporta obblighi stringenti sia documentali che organizzativi, e coinvolge una pluralità di soggetti responsabili.  

Una corretta individuazione del campo di applicazione costituisce il primo, fondamentale passo per garantire un’efficace gestione della sicurezza nei cantieri. 

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