CCNL Edilizia e Formazione Lavoratori: nuove regole
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Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore edile (abbreviato “CCNL edilizia”) siglato nel marzo 2022 ha introdotto un’importante novità in relazione agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, introducendo per i lavoratori edili l’obbligo di aggiornare la formazione specifica (6 ore) con periodicità triennale anziché quinquennale come previsto dalla disciplina generale.
In relazione a questa disposizione, il 22 gennaio 2026 Formedil Italia ha pubblicato un chiarimento formale, ribadendo che la periodicità triennale prevista dal CCNL del 2022 resta pienamente valida e vigente per le imprese edili aderenti al sistema contrattuale di settore. Questo chiarimento si è reso necessario per superare i dubbi interpretativi emersi in seguito al recepimento dei più recenti Accordi Stato-Regioni e per confermare che l’obbligo contrattuale non viene meno nonostante l’evoluzione normativa generale.
Nonostante il CCNL edilizia sia stato ulteriormente rivisto e rinnovato nel gennaio 2025, in questa sede verrà analizzata la versione del 2022, n quanto è proprio essa a riportare la disposizione specifica in merito agli obblighi formativi sopra citati.
Il presente articolo sarà suddiviso in tre sezioni:
Riferimenti normativi
CCNL e formazioni
Possibili sanzioni
Come muoversi al meglio
RIFERIMENTI NORMATIVI
Al fine di comprendere in pieno quanto descritto nei paragrafi successivi è necessario partire dalle normative che regolano la formazione dei lavoratori in Italia.
Il Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008 (il Testo Unico) e, nello specifico, i suoi articoli 36 e 37 (contenuti nella Sezione IV), i quali normano rispettivamente l’informazione e la formazione dei lavoratori;
L’accordo Stato-Regioni - ASR - del 2011, il quale dispone l’articolazione, la durata e la periodicità - quinquennale - della formazione dei lavoratori (NB: è sostanzialmente corretto citare i riferimenti dell’ASR del 2011, dato che l’ASR del 2025 non ha introdotto modifiche radicali in merito alla formazione dei lavoratori);
Il CCNL edilizia, il quale - all’interno dell’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza” - dispone che “[…] al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di sei ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni […]”.
CCNL E FORMAZIONI
Si nota immediatamente come l’ASR del 2011 e il CCNL edilizia del 2022 siano in netto contrasto: il primo prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori con cadenza quinquennale, mentre il secondo “accorcia” la periodicità a tre anni.
A livello pratico, la gestione dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori inquadrati con il CCNL edilizia prevede due strade distinte:
per i lavoratori che hanno completato l’aggiornamento della formazione specifica dopo l’entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo (1° marzo 2022), la scadenza del prossimo aggiornamento è fissata su base triennale;
per i lavoratori che invece hanno completato l’aggiornamento della formazione specifica prima del 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento rimane quinquennale (gli aggiornamenti successivi dovranno obbligatoriamente essere effettuati secondo la nuova periodicità triennale).
E in cantiere come ci si deve muovere?
L’articolo 90 del D.lgs. 81/2008, al comma 9 lettera b), già prevede l’obbligo - a carico del committente o del Responsabile dei Lavori - di chiedere alle imprese esecutrici un’autocertificazione riguardo il CCNL applicato, così da capire quale periodicità dare all’aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori. Citando la normativa, il committente o il Responsabile dei Lavori ha l’obbligo di chiedere “[…] alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo […] applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato”.
POSSIBILI SANZIONI
Il mancato rispetto della periodicità imposta dal CCNL edilizia del 2022, più restrittiva rispetto a quanto previsto dall’ASR del 2011, è sanzionato? Se sì, quando?
Il CCNL edilizia, come qualsiasi altro Contratto Collettivo, non può mai scavalcare una legge e - di conseguenza - nemmeno il D.lgs. 81/2008 e l’ASR del 2011 possono essere ignorati; pertanto, in aziende nelle quali si applica il CCNL edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni non determina sanzioni ai sensi del D.lgs. 81/2008.
Tuttavia, il mancato rispetto di questa differente disposizione comporta una violazione di una previsione presente in un Contratto Collettivo Nazionale, come previsto dall’articolo 509 del Codice penale, il quale prevede che “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo […] è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.
Alla luce di questo, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale - è punito con una “semplice” sanzione amministrativa.
Va specificato che un datore di lavoro che rispetta la normativa - e quindi il quinquennio di aggiornamento - non può essere sanzionato da un ente di vigilanza come ASL o ATS, così come non lo può essere un datore di lavoro la cui associazione di categoria non ha aderito al nuovo CCNL. Di conseguenza, un ente come ASL o ATS, in caso di mancato aggiornamento triennale, non può contestare - durante un’ispezione in cantiere - la violazione dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 (secondo quanto previsto dall’articolo 55 del medesimo decreto). Solamente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può rilevare la violazione per il mancato aggiornamento triennale nel settore edile e comminare direttamente la sanzione amministrativa prevista.
COME MUOVERSI AL MEGLIO
Considerato e ponderato quanto scritto nei paragrafi precedenti, il nostro consiglio è cercare di cautelarsi al massimo delle proprie possibilità e quindi rispettare la periodicità di aggiornamento triennale della formazione dei lavoratori imposta dal CCNL edilizia del 2022, nei casi in cui il suddetto Contratto Collettivo risulta applicato all’interno della propria impresa.
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