Decreto - Legge 159/2025 | Novità e Obblighi

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Decreto-Legge 159/2025

All’interno della Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto Legge - DL - 159/2025 (qui scaricabile integralmente), dal titolo “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Tale provvedimento, già in vigore, dovrà essere convertito in Legge entro i consueti sessanta giorni.

Di seguito verranno indicate le principali novità, con un focus puntuale su quanto concernente alle misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Queste le sezioni:

  • Potenziamento delle attività di vigilanza in caso di appalti e subappalti

  • Attività programmate, in attesa di strumenti regolatori

  • Modifiche immediatamente in vigore

  • Conclusione

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

L’attività di vigilanza in caso di appalti e subappalti verrà potenziata attraverso alcuni specifici strumenti, quali:

  • Badge (tesserini): le imprese che operano all’interno dei cantieri edili in regime di appalto e subappalto - pubblico o privato - nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento, prevista dall’articolo - art. - 18 comma 1 lettera u) e dall’art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008, nonché dall’art. 5 della Legge 136/2010, dotata di un codice univoco anticontraffazione; la tessera, utilizzata come badge recante i dati identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

  • Collaborazione tra l’autorità giudiziaria, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) e l’INAIL in ambito di vigilanza e applicazione di sanzioni:  in materia di patente a crediti, si prevede che le procure trasmettano tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’applicazione dell’art. 27 comma 8 del D.lgs. 81/2008, il quale dispone che se all’interno di “[…] cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente […], l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi”, alla luce dei verbali degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG).

  • Incremento delle sanzioni per mancanza della patente a crediti:  alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione non inferiore a € 12.000 (il doppio rispetto a prima); viene inoltre inasprita l’applicazione della decurtazione dei crediti in caso di violazioni per sfruttamento di manodopera irregolare.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE, IN ATTESA DI STRUMENTI REGOLATORI

Queste attività, sebbene non ancora “ufficializzate” e completamente definite, potrebbero portare una serie di vantaggi tecnico-operativi in materia di salute e sicurezza:

  • Istituzione del Fasciolo elettronico del lavoratore per la registrazione delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: questo consentirebbe di verificare in tempo reale tutte gli attestati ottenuti da un lavoratore, eliminando il rischio di smarrimento degli stessi.

  • Convenzione tra INAIL e UNI (l’ente italiano di normazione) per la consultazione gratuita delle norme tecniche utili all’attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza: questo faciliterebbe l’accesso alla normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti in attività di salute e sicurezza.

MODIFICHE IMMEDIATAMENTE IN VIGORE

Quanto segue risulta già “operativo” a partire dal 31 ottobre 2025:

  • In materia di DPI, con riguardo all’obbligo di cui all’art. 77 comma 4 lettera a) del D.lgs. 81/2008 - ovvero mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante - si aggiunge che il medesimo riguardi anche gli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI (ad esempio, una pantalone da lavoro con caratteristiche autoestinguenti), previa loro individuazione attraverso una puntuale valutazione del rischio.

  • All’interno dell’art. 113 del D.lgs. 81/2008, il quale tratta nello specifico le scale, viene sostituito il comma 2 con il seguente: “le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri”.

  • Viene, inoltre, interamente sostituito l’art. 115 “sistemi di protezione contro le cadute dall’alto” 

    1. “Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111 comma 1 lettera a), in via prioritaria, sono:

      1. parapetti;

      2. reti di sicurezza.

    2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

      1. sistemi di trattenuta;

      2. sistemi di posizionamento sul lavoro;

      3. sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

      4. sistemi di arresto caduta.

    3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma.

    4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

    5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116”.

  • Il comma 11 dell’art. 37, con riguardo alla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), viene integrato con la seguente previsione: “per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta”.

CONCLUSIONE

Ad una prima lettura il Decreto-Legge 159/2025 potrebbe apparire come un insieme di misure formali di scarsa importanza, quando in realtà rappresenta un passo importante nell’evoluzione strutturale del sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’introduzione di strumenti digitali, la maggiore integrazione tra soggetti istituzionali e il rafforzamento della tracciabilità degli adempimenti costituiscono un passo concreto verso un modello di prevenzione più moderno, efficace e trasparente, orientato a garantire una maggiore protezione per tutti coloro che - direttamente o indirettamente - si confrontano ogni giorno con la sicurezza sul lavoro, dai lavoratori ai tecnici/consulenti.

FONTI

  • DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159

  • Confindustria Bergamo, news del 04 novembre 2025

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