DPI: tutto quello che c’è da sapere
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I dispositivi di protezione individuale (normalmente chiamati “DPI”) sono dispositivi che hanno la specifica funzione di salvaguardare e proteggere i lavoratori che li indossano dai rischi per la salute e per la sicurezza.
In Italia la normativa che regola i DPI è il Titolo III, Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuale”, del Decreto Legislativo (D.lgs.) 81/2008.
L’articolo sarà così suddiviso:
Quadro normativo
Le categorie di DPI
Obblighi del datore di lavoro sui DPI
Obblighi del preposto sui DPI
Obblighi del lavoratore sui DPI
Come gestire i DPI in azienda
Quadro Normativo
Secondo il D.lgs. 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) con il termine “DPI” si intende ogni “[...] attrezzatura destinata ad essere indossata […] dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro [...] “(articolo - art. - 74, comma 1). Due chiari esempi di DPI sono le scarpe antinfortunistiche e l’elmetto protettivo.
Secondo il comma 2 dell’appena citato art. 74 sono esclusi dalla definizione di DPI:
Gli indumenti da lavoro ordinari;
Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
Le attrezzature di protezione individuale in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia;
Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
I materiali sportivi quanto utilizzati a fini esclusivamente sportivi;
I materiali per l’autodifesa e la dissuasione;
Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
I DPI, come dispositivi di protezione di tipo individuale, devono essere scelti come alternativa rispetto a misure di protezione collettiva (o “dispositivi di protezione collettiva”, abbreviato “DPC”) a fronte di un rischio, in accordo con quanto indicato dall’art. 15, comma 1 lettera i), del D.lgs. 81/2008. Questa stessa disposizione è ampliata all’interno dell’art. 75, sempre al comma 1.
L’art. 76, infine, definisce i requisiti che ogni DPI deve obbligatoriamente possedere. Questi, secondo il comma 1 e il comma 2 del suddetto articolo, devono
Rispettare quanto indicato nel Regolamento (UE) n. 2016/425 e quindi essere marcati CE;
Essere adeguati ai rischi da prevenire;
Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
Tenere conto delle esigenze ergonomiche e/o di salute del lavoratore;
Poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
Da non ignorare anche il comma 3 del medesimo articolo, il quale impone che in caso di attività lavorative dove il lavoratore è esposto a “[...] rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti [...] dei rischi corrispondenti”.
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Le categorie di DPI
La normativa di riferimento per chi produce DPI è il già citato Regolamento (UE) n. 2016/425, il quale prevede che questi siano classificati in tre categorie: I, II e III.
I DPI di prima categoria (categoria I) proteggono da rischi minimi, quali:
Lesioni meccaniche superficiali;
Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi;
Contatto prolungato con l’acqua;
Contatto con superfici calde al di sotto dei 50° C;
Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce solare;
Condizioni atmosferiche di natura non estrema.
I DPI di seconda categoria (categoria II) sono quelli che non rientrano né nella prima né nella terza categoria (si va quindi ad esclusione partendo dalla I e dalla III).
I DPI di terza categoria (categoria III) proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili, con particolare riguardo a:
Sostanze e miscele pericolose per la salute;
Atmosfere con carenza di ossigeno;
Agenti biologici nocivi;
Radiazioni ionizzanti;
Ambienti ad alta temperatura (oltre i 100° C);
Ambienti a bassa temperatura (al disotto dei -50° C);
Cadute dall'alto;
Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
Annegamento;
Tagli da seghe a catena portatili;
Getti ad alta pressione;
Ferite da proiettile o da coltello;
Rumore nocivo.
I DPI di terza categoria sono dispositivi di sicurezza considerati “salvavita” il cui corretto impiego deve essere ben noto al lavoratore, il quale non dovrà solo essere formato e informato in merito al loro utilizzo, ma anche - e soprattutto - ben addestrato.
Obblighi del datore di lavoro sui DPI
Il D.lgs. 81/2008 fornisce chiari obblighi a carico del datore di lavoro sia all’atto della scelta dei DPI sia per quanto concerne la gestione e la fornitura ai lavoratori. In particolare, il datore di lavoro ha obbligo - secondo l’art. 77 del Testo Unico - di:
Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
Individuare le caratteristiche necessarie dei DPI affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
Aggiornare la scelta dei DPI ogniqualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione e/o nelle innovazioni tecniche;
Tenere conto delle esigenze ergonomiche e/o di salute del lavoratore connesse con l'uso dei DPI;
Mantenere in efficienza i DPI e assicurare le loro condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;
Provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti conformemente alle informazioni del fabbricante;
Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
Informare il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge e rendere disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI;
Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI (ma anche per la sostituzione di DPI ammalorati e/o danneggiati);
Assicurare una formazione adeguata e organizzare, quando necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI (in particolare, l’addestramento è obbligatorio per i DPI che rientrano nella III categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito) con conseguente emissione di un verbale di formazione.
Anche la fornitura dei DPI è un obbligo a carico del datore di lavoro, il quale deve registrare l’avvenuta consegna in formato cartaceo e/o digitale. A tal fine abbiamo reso disponibile il modello di registrazione della consegna dei DPI compilando il form alla fine dell'articolo.
Scarica il modello di regstrazione della consegna dei DPI
Obblighi del preposto sui DPI
Gli obblighi dei preposti per quanto concerne i DPI sono rintracciabili all’interno dell’art. 19 del D.lgs. 81/2008. In particolare, i preposti hanno l’obbligo di:
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei dispositivi di protezione individuale.
Anche per quanto concerne i DPI, il ruolo del preposto è principalmente di sorveglianza e di segnalazione, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i lavoratori e per il datore di lavoro.
Obblighi del lavoratore sui DPI
I lavoratori, a loro volta, devono rispettare specifici obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 in merito all’uso dei DPI e non solo. L’art. 20 - e nello specifico il suo secondo comma - definisce infatti gli obblighi dei lavoratori, i quali devono:
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione, individuale e collettiva, messi a disposizione;
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, compresi quelli dedicati all’utilizzo specifico dei DPI di III categoria.
Da questo articolo si evince come anche i lavoratori abbiano degli specifici obblighi in merito alla segnalazione, in primis per tutelare la propria salute e quella dei colleghi. Utilizzare un DPI danneggiato o ammalorato può essere pericoloso tanto quanto non utilizzarlo.
Poi, specificatamente ed esclusivamente per i DPI, l’art. 78 del D.lgs. 81/2008 definisce gli obblighi dei lavoratori in merito al loro utilizzo. I lavoratori devono infatti:
Sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari (DPI di III categoria, ecc);
Utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'eventuale addestramento ricevuti.
Provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione, senza apportarvi modifiche;
Seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a disposizione.
In questo articolo l’accento è marcatamente posto su tre cardini fondamentali:
Utilizzo puntuale dei DPI messi a disposizione;
Partecipazione agli incontri formativi in merito all’utilizzo dei DPI (con particolare attenzione ai DPI di III categoria);
Cura dei DPI in dotazione con conseguente segnalazione in caso di dispositivi danneggiati o ammalorati (così da procedere alla loro sostituzione, a carico del datore di lavoro).
Queste tre “regole d’oro” devono essere tassativamente rispettate da ogni singolo lavoratore.
Come gestire i DPI in azienda
Un DPI non è eterno e - pur contando sulla buona fede dei lavoratori in merito alla conservazione e alla cura del DPI - il datore di lavoro (coadiuvato dal preposto) ha l’obbligo di sottoporre ogni DPI a regolari controlli secondo le indicazioni fornite dal fabbricante all’interno delle istruzioni che accompagnano il dispositivo stesso, soprattutto in quei casi dove i controlli devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato (come, ad esempio, per i DPI di III categoria per i lavori in quota).
Il fabbricante ha anche l’obbligo di fornire le indicazioni in merito alla durata del DPI. Su ogni DPI deve essere riportata la data di fabbricazione del dispositivo e sul manuale deve essere riportata la durata, cosicché l’utilizzatore abbia tutte le informazioni per dedurne la vita utile. Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI in termini assoluti, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie affinché l'utilizzatore riesca a determinare una data di scadenza in relazione al modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, impiego, pulizia, revisione e manutenzione.
La corretta gestione dei DPI all’interno di un’azienda è cruciale e non deve essere sottovalutata. Le responsabilità sono distribuite in maniera equa a partire dal datore di lavoro fino ai lavoratori, passando per i preposti.
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