Formazione generale e specifica

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aula durante formazione generale sulla sicurezza sul lavoro

La formazione dei lavoratori rappresenta uno dei pilastri fondamentali della prevenzione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Un lavoratore formato è in grado di riconoscere i rischi presenti sul luogo di lavoro e adottare comportamenti sicuri, riducendo in modo significativo il verificarsi di infortuni o malattie professionali. In Italia, l'obbligo formativo è stabilito dal Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza, integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (che ha abrogato, tra gli altri, il precedente Accordo del 21 dicembre 2011), che ne definisce durata, contenuti e modalità.

La formazione dei lavoratori si divide in formazione generale - che è unica - e in formazione specifica, la quale si divide in rischio basso, medio e alto: questa “scelta” va fatta in base al codice ATECO di riferimento della propria impresa.

Di seguito un breve elenco di quanto verrà trattato nel presente articolo:

  • Normativa di riferimento

  • Quando erogare la formazione al lavoratore neoassunto?

  • Formazione generale

  • Formazione specifica

  • Ogni quanto aggiornare la formazione?

  • Sanzioni e responsabilità

  • Per le aziende

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti principali sono:

  • lgs. 81/2008, articoli 36 e 37;

  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

L’articolo 36 del D.lgs. 81/2008, intitolato “Informazione ai lavoratori”, nei suoi passaggi fondamentali dispone quanto segue:

  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

    1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa […];

    2. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

    3. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi, N.d.R.);

    4. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

  2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

    1. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

    2. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

    3. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

  3. […];

  4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Anche se questo articolo può sembrare estraneo alla formazione, poiché fa riferimento - appunto - all’informazione, risulta comunque fondamentale, dato che impone - tra le altre cose - al datore di lavoro di informare i lavoratori in merito al contesto aziendale di riferimento. Si tratta di un passaggio fondamentale, dato che un lavoratore deve essere sì formato in merito ai rischi a cui è esposto durante l’attività lavorativa, ma allo stesso tempo deve avere consapevolezza del proprio contesto aziendale, diverso da impresa ad impresa e quasi impossibile da standardizzare.

 Per ottemperare a quanto appena scritto, si può procedere - ad esempio - come segue:

  • Personalizzare la formazione lavoratori sul proprio contesto aziendale (inserendo esempi concreti e/o case history di fatti accaduti in azienda);

  • Sottoporre i lavoratori ad una sessione di formazione/informazione - opportunamente verbalizzata - successiva alla formazione base e specifica, in modo tale da integrare le particolarità dell’azienda di riferimento.

La formazione dei lavoratori è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto dal D.lgs. 81/2008. Primo fra tutti, l'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” prevede che il datore di lavoro provveda a tale obbligo verso i dipendenti attraverso la partecipazione di questi ultimi a corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, secondo i contenuti e le durate previsti dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. La formazione deve provvedere contenuti differenziati in base ai compiti svolti e ai rischi specifici.

A questo proposito, l’articolo 37 prevede - al comma 1 - che il datore di lavoro debba assicurare “[…] che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche […]” e - al comma 3 - “[…] che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici […]”.

Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni (entrato in vigore poco più di un mese dopo) che ridefinisce in maniera organica la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo del 2025 abroga e sostituisce tutti quelli precedenti, incluso quello “storico” del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, accorpando, aggiornando e armonizzando i percorsi formativi.

A livello pratico, va detto che non sono molte le modifiche ai percorsi formativi per i lavoratori introdotte dal nuovo Accordo. Infatti, il percorso formativo dei lavoratori è confermato nella sua articolazione in due moduli: formazione generale e formazione specifica, con durata e contenuti minimi analoghi a quelli previsti in precedenza e sempre in relazione al settore di appartenenza dell’azienda, con riferimento ai codici ATECO.


QUANDO EROGARE LA FORMAZIONE AL LAVORATORE NEOASSUNTO?

Citando nuovamente l’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, il quale al comma 4 prevede che “la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione […]; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”, appare già delineata la risposta alla domanda che dà il titolo a questo paragrafo.

La formazione dei lavoratori deve quindi avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o, al più tardi, contestualmente all’assunzione. In assenza di ciò, il lavoratore non potrà essere adibito alla mansione per la quale è stato assunto. È infatti previsto che il lavoratore riceva la formazione iniziale prima di essere adibito alla propria attività, poiché il datore di lavoro deve sempre assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha precedentemente ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento, come previsto dal già citato comma 4 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008.


In sostanza, il lavoratore dovrà essere informato e formato immediatamente, appena assunto o prima dell’assunzione (questa seconda ipotesi è da preferire), anche con percorsi formativi diversi e aggiuntivi rispetto alla classica formazione base e specifica (ad esempio, tramite verbali di affiancamento fatti direttamente “on the job” dal RSPP e/o dal preposto).


FORMAZIONE GENERALE

Cos’è la formazione generale? È la formazione comune a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore o dalla mansione. A differenza della specifica, la formazione generale - dalla durata di 4 ore - costituisce credito formativo permanente (ogni lavoratore la deve svolgere una sola volta e non è mai previsto un aggiornamento).

Questi gli obiettivi principali della formazione generale:

  • Acquisire conoscenze generali sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;

  • Comprendere l’organizzazione della sicurezza aziendale;

  • Conoscere i diritti e i doveri dei vari soggetti del sistema sicurezza interni (RSPP, preposto, ecc) ed esterni (INL, CSE, ecc).

FORMAZIONE SPECIFICA

Premessa: i lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l'accesso ai reparti produttivi e che svolgono esclusivamente attività d’ufficio (ad esempio: impiegato amministrativo, centralinista, ecc) potranno seguire il modulo di carattere specifico per “attività d'ufficio” (sostanzialmente un rischio basso) della durata di 4 ore, anche in e-learning.

Cos’è la formazione specifica? È quella che approfondisce i rischi legati alle mansioni svolte dal lavoratore, con particolare attenzione al settore produttivo di appartenenza. A differenza della generale, la formazione specifica va obbligatoriamente aggiornata ogni cinque anni.

Classificazione dei rischi (con alcuni esempi) + durata prevista in base alla classe di rischio (dipendente dal codice ATECO):

  • Basso rischio (uffici, commercio, servizi, ecc), 4 ore;

  • Medio rischio (manifatturiero, trasporti, ecc), 8 ore;

  • Alto rischio (edilizia, chimico, metalmeccanico, ecc), 12 ore.

Di seguito dei contenuti tipici della formazione specifica (questo è un elenco indicativo, dato che la formazione specifica deve essere adattata ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda e all’azienda stessa):

  • Rischi specifici del settore (ad esempio: movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, agenti chimici, ecc)

  • Procedure di prevenzione e protezione (da personalizzare in base al contesto aziendale);

  • Uso corretto dei DPI e dei DPC (con particolare attenzione ai DPI/DPC aziendali; ad esempio: se un azienda non svolge lavori in quota, posso trattare rapidamente la parte relativa ai DPI di III categoria per i lavori in quota, per concentrarmi poi sui DPI/DPC effettivamente utilizzati);

  • Procedure di emergenza (da personalizzare in base al contesto aziendale).

La formazione specifica può essere svolta in presenza, in videoconferenza sincrona o - come anticipato - in e-learning esclusivamente per il rischio basso.


OGNI QUANTO AGGIORNARE LA FORMAZIONE?

Vi è inoltre l’obbligo di effettuare un aggiornamento della formazione specifica della durata di 6 ore ogni 5 anni. L’aggiornamento può essere svolto in aula, in videoconferenza e in e-learning, con articolazioni didattiche sviluppate sulla base dei rischi specifici e caratteristici del settore di appartenenza dell’azienda.

I contenuti, in linea di massima, vanno a riprendere quelli della formazione specifica “base”: il corso deve contenere novità normative, evoluzione dei rischi, introduzione di nuove tecnologie, eventuali novità aziendali nel campo della prevenzione e della protezione ed un ripasso delle procedura d’emergenze adottate in azienda.


SANZIONI E RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro che non assicura la formazione dei propri lavoratori può incorrere in:

  • Arresto da due a quattro mesi;

  • Ammenda da 1200€ a 5200€ (articolo 55 D.lgs. 81/2008, comma 5, lettera b).

Se il datore di lavoro ha l’obbligo di formare e informare i propri lavoratori, documentando il tutto in maniera chiara e univoca, anche i lavoratori hanno delle responsabilità. Ogni lavoratore ha infatti l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza e a rispettare quanto appreso.


PER LE AZIENDE

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è obbligatoria, non delegabile e strategica. È strutturata in due livelli, dipendenti l’uno dall’altro:

  • Formazione generale, comune a tutti;

  • Formazione specifica, calibrata sul rischio del settore e della mansione.

Il D.lgs. 81/2008 e il nuovo Accordo Stato-Regioni definiscono chiaramente i tempi, i contenuti e le modalità della formazione. Un efficace sistema formativo non solo ottempera alla legge, ma contribuisce concretamente alla riduzione degli infortuni e a promuovere una cultura della prevenzione.

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