Il Preposto nella sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità
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Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”. Egli, infatti, deve sovraintendere alle attività svolte dai lavoratori, garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro e controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.
Nel dicembre 2021, con la Legge 215/21, sono state apportate diverse modifiche al Decreto Legge 81/2008 e alcune riguardano direttamente la figura del preposto: l’obiettivo del legislatore è stato infatti quello di “responsabilizzare” questa figura cruciale per garantire la supervisione e il rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda.
L’articolo sarà così suddiviso:
Focus normativo
Formazione per il preposto
Nomina del preposto
Obblighi del preposto
Responsabilità e sanzioni a carico del preposto
Tutele per il preposto
Il preposto di fatto
Importanza del ruolo
FOCUS NORMATIVO
La figura del preposto viene individuata e definita dal D.lgs. 81/2008 (art. 2, lettera e), il quale gli assegna tre compiti fondamentali:
Sovraintendere all’attività lavorativa;
Garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro;
Controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte di tutti i lavoratori
Il preposto per la sicurezza assolve diverse funzioni pratiche (organizzative, di supervisione, ecc) in tutti i luoghi di lavoro - dagli uffici ai cantieri, passando per gli stabilimenti produttivi (cementerie, acciaierie, ecc) - e coincide con soggetti come il “caporeparto” e il “capocantiere”.
Al preposto è conferito un “funzionale potere di iniziativa”, il quale gli permette di attuare il modello collaborativo diretto a garantire la massima sicurezza possibile sul posto di lavoro e gli impone di attivarsi per garantire la sicurezza degli altri lavoratori. Il preposto, infatti, ricopre un ruolo di “garante” della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.
Appare già chiaro come il ruolo del preposto non sia un ruolo da prendere alla leggera.
FORMAZIONE PER IL PREPOSTO
Come per ogni altra figura chiave della sicurezza sul lavoro, anche il preposto deve ricevere un’adeguata e specifica formazione. Il percorso formativo, individuato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, prevede un corso iniziale della durata di 12 ore e un aggiornamento biennale di almeno 6 ore. La formazione deve essere svolta in presenza oppure in videoconferenza sincrona, mentre non è consentita la modalità e-learning asincrona. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge 215/2021, e dal citato Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Si configura quindi un preciso obbligo formativo in capo al datore di lavoro, al quale corrisponde il diritto del preposto a ricevere una formazione adeguata, necessaria per svolgere correttamente le attività di vigilanza e controllo previste dal proprio ruolo.
NOMINA DEL PREPOSTO
Con le modifiche normative del 2021, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza proprie del suo ruolo (art. 18, lettera b-bis), comma 1 del D.lgs. 81/2008).
La normativa prevede anche che il preposto stesso non possa subire nessun pregiudizio quando svolge correttamente i propri compiti. Questo secondo passaggio è stato pensato per tutelare i preposti che mettono concretamente in pratica gli obblighi previsti dal loro ruolo, con l’obiettivo unico di preservare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Sempre a fine 2021, è stato introdotto l’obbligo di nominare uno o più preposti specificatamente per il cantiere o il sito produttivo in cui l’impresa opera, in regime di appalto o subappalto (art. 26, comma 8-bis, del D.lgs. 81/2008).
Ma cosa deve contenere la nomina del preposto per la sicurezza? Come per tutti gli incarichi, anche in questo caso è necessario riportare almeno:
Le generalità del preposto incaricato;
I compiti attribuiti e i relativi poteri;
La data di nomina del preposto;
Il cantiere o lo stabilimento per cui il preposto è nominato;
La firma di accettazione da parte del preposto incaricato (e del datore di lavoro che lo nomina).
Compilando il form a fine articolo è reso disponibile un modello di nomina preposto in formato editabile.
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Gli obblighi del preposto, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono indicati all’interno dell’art. 19 del D.lgs. 81/2008. Ogni preposto, secondo le proprie attribuzioni e competenze, deve:
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e - in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro -intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Interrompere l’attività lavorativa in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza delle inosservanze segnalate;
Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori - in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile - abbandonino immediatamente la zona pericolosa;
Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale - ma soprattutto - segnalare ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro; f-bis) In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere l’attività e segnalare al datore di lavoro le non conformità rilevate;
Frequentare appositi corsi di formazione.
RESPONSABILITÀ E SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO
Nei confronti dei preposti si possono accertare responsabilità sia civili che penali: il D.lgs. 81/2008 prevede delle sanzioni a carico del preposto “nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze” in caso di violazione degli obblighi previsti ed elencati nel paragrafo precedente (art. 56).
I preposti possono essere puniti:
Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Il Testo Unico punisce in maniera più severa un preposto che viene meno ai suoi compiti considerati “attivi” e che dipendono strettamente da lui: la sorveglianza sui lavoratori, il mantenimento “dell’ordine” sul luogo di lavoro e la puntuale segnalazione di mancanze o danneggiamenti relativamente ai dispositivi di protezione e alle macchine/attrezzature in uso.
TUTELE PER IL PREPOSTO
L’unico modo che un preposto ha per tutelarsi di fronte ad eventuali “accuse” (non aver vigilato, non aver segnalato una problematica nota, ecc) è dimostrare di aver adempiuto correttamente all’incarico ricevuto e - di conseguenza - ai suoi obblighi.
Uno dei sistemi più efficaci è quello delle “segnalazioni scritte” riguardanti, ad esempio:
Malfunzionamenti e/o manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine/attrezzature o dei dispositivi protezione individuali (DPI) e/o collettivi (DPC);
Il mancato rispetto delle disposizioni o dei regolamenti aziendali da parte di uno o più lavoratori.
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IL PREPOSTO DI FATTO
In ambito salute e sicurezza sul lavoro, per identificare i soggetti che ricoprono ruoli di garanzia - come il preposto - ciò che ha rilevanza sono le attività effettivamente svolte. Si parla, infatti, di “preposto di fatto” qualora un soggetto assuma tale ruolo in assenza di una formale nomina da parte del datore di lavoro.
Il preposto di fatto è colui che, sebbene privo di nomina, esercita i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale. Si tratta di una figura esplicitamente prevista dal D.lgs. 81/2008 (art. 299). Il preposto di fatto assume così la stessa responsabilità del preposto “ufficiale”, ovvero colui che ha firmato una nomina.
Nell’ipotesi di una violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presenza di un preposto di fatto non esonera da tutte le responsabilità il preposto nominato, sebbene questi - nella realtà dei fatti - potrebbe anche non svolgere, o svolgere parzialmente, le proprie mansioni.
L'IMPORTANZA DEL RUOLO DI PREPOSTO
Il ruolo del preposto è forse il più delicato all’interno dell’organizzazione aziendale. Per ovvi motivi, un datore di lavoro non può avere occhi dappertutto e quindi - volente o nolente - deve appoggiarsi a persone fidate a cui affidare la vigilanza sugli altri lavoratori.
Scegliere un preposto non è un’attività che va presa alla leggera. Un preposto deve essere un lavoratore esperto, rispettato dai colleghi e che sia in grado di imporre le direttive aziendali - con l’obiettivo di tutelare i lavoratori - anche nelle situazioni più delicate.
Anche se questa condizione è spesso disattesa, il preposto non deve “lavorare”: il suo ruolo, infatti, impone specifiche attività di vigilanza e segnalazione. Un preposto che è obbligato - ad esempio - a stare tutto il giorno sull’escavatore per mancanza di altri escavatoristi, come farà a svolgere le sue funzioni?
L’individuazione di un preposto dovrebbe seguire un preciso iter, riassumibile in questi punti:
Il datore di lavoro, coadiuvato dal RSPP e da eventuali dirigenti o preposti più esperti, individua una lista di papabili lavoratori adatti a ricoprire il ruolo di preposto;
Il datore di lavoro parla con i vari lavoratori individuati, “incassando” l’eventuale risposta affermativa nel ricoprire il ruolo;
Il datore di lavoro sottopone il lavoratore designato alla formazione prevista dalla normativa;
Il datore di lavoro ufficializza l’incarico come preposto tramite nomina firmata da lui e dal lavoratore designato.
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