La formazione Antincendio
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La prevenzione incendi è un aspetto fondamentale della valutazione dei rischi all’interno di un’azienda e un buon piano di formazione antincendio - attore protagonista della prevenzione attiva - garantisce la sicurezza e la tutela dei lavoratori e del patrimonio aziendale.
Nel presente articolo verranno toccati diversi argomenti:
Principali vantaggi di una formazione antincendio adeguata
Riferimenti normativi
Decreto legislativo (D.lgs.) 81/2008
Decreti ministeriali (D.M.) del settembre 2021
Durata e contenuti della nuova formazione antincendio
Altre informazioni utili
Come scegliere un addetto antincendio
Cosa non deve mai mancare in azienda
QUALI SONO I VANTAGGI?
Gli incendi rientrano tra i rischi più concreti e possono causare ingenti danni, se non gestiti correttamente. Un’azienda deve quindi essere preparata ad affrontare ogni tipo di emergenza incendio - dai fuochi da solidi fino ai fuochi da gas, passando per quelli da liquidi (norma UNI EN 2:2005) - e il grado di formazione, informazione e addestramento dei propri lavoratori rappresenta un indicatore fondamentale del livello di preparazione aziendale.
Un lavoratore, infatti, non può sottrarsi alla triade formazione-informazione-addestramento:
La formazione concerne l'insegnamento e l'apprendimento di conoscenze utili a svolgere un’attività (ad esempio: organizzo un corso con l’obiettivo di illustrare diversi concetti e verificare l’effettivo apprendimento tramite un test finale);
L'informazione è quel processo di comunicazione e ricezione di notizie e concetti (ad esempio: avviso che in caso di incendio si devono usare le uscite d’emergenza);
L’addestramento rappresenta quel percorso che porta a capire e ad imparare un’attività nella maniera corretta (ad esempio: simulo un incendio per addestrare all’utilizzo di un estintore).
Risulta quindi evidente che formazione, informazione ed addestramento antincendio adeguati, personalizzati in base al contesto aziendale e al passo coi tempi sono fondamentali per:
Insegnare ai lavoratori come comportarsi in caso di emergenza incendio;
Istruire e abilitare il personale all’uso corretto di estintori e di altre attrezzature antincendio;
Illustrare e divulgare le procedure di evacuazione e il corretto utilizzo delle vie di fuga;
Aumentare la consapevolezza dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
Valorizzare il ruolo e la funzione degli addetti antincendio.
LA NORMATIVA ITALIANA SULLA FORMAZIONE ANTINCENDIO - CENNI GENERALI
In Italia la formazione antincendio è disciplinata in primis dal D.lgs. 81/2008 - il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - e, nello specifico, vengono di seguito riportati degli estratti dei principali articoli e allegati del Testo unico che riguardano direttamente gli obblighi delle aziende (quindi, transitivamente, gli obblighi dei datori di lavoro) in materia di antincendio:
Dall’articolo 15 - Misure generali di tutela, comma 1, lettera u) “Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: […] le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; […]”.
Dall’articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera b) “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 (N.d.A.: articolo che definisce il campo di applicazione del D.lgs. 81/2008), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; […]”.
Dall’articolo 36 - Informazione ai lavoratori, comma 1, lettera b) “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione (N.d.A.: tutti i lavoratori devono essere informati, mentre la formazione e l’addestramento sono appannaggio degli addetti nominati): […] sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; […]”.
Dall’articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, comma 9): “I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; […]”.
Dall’articolo 43 - Disposizioni generali, comma 1, lettera a): “Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t) - N.d.A: tra gli obblighi del datore di lavoro rientra l’adozione di misure adeguate all’attività, alla dimensione e al numero delle persone presenti in azienda al fine della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro - il datore di lavoro: organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; […]”.
Dall’articolo 46 - Prevenzione incendi, comma 2 “Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori” e comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) “[…] i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: i criteri […] per la gestione delle emergenze” e “le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione”.
Dall’allegato IV, intitolato “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che definisce le caratteristiche delle vie e delle uscite d’emergenza e le misure specifiche per quegli edifici con rischi d’incendio specifici.
Dall’allegato XXIV, intitolato “Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza”, che - in merito alle segnalazioni permanenti - definisce (al punto 2.1.1) che “[…] La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza”.
Dall’allegato XXVII, intitolato “Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio”, che - in estrema sintesi - definisce le modalità di identificazione della segnaletica relativa ai presidi antincendio (colori, posizionamento, ecc).
I D.M. DEL SETTEMBRE 2021
Passando ai decreti che specificatamente normano la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in sostituzione dello storico D.M. 10/03/1998 sono in vigore - ad oggi - tre D.M. distinti:
D.M. 01/09/2021 dal titolo “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, ufficialmente in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021.
D.M. 02/09/2021 dal titolo “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, ufficialmente in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021.
D.M. 03/09/2021 dal titolo “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”, ufficialmente in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021.
In questo articolo ci si concentrerà prevalentemente sul D.M. 02/09/2021, con l’obiettivo di diradare ogni dubbio sulla formazione antincendio.
D.M. 02/09/2021
Dal 4 ottobre 2022, gli addetti antincendio devono essere soggetti ad una formazione e ad un aggiornamento con cadenza quinquennale (non più triennale) in conformità alle previsioni del D.M. 02/09/2021, il quale - come anticipato - manda in pensione Io storico D.M. 10/03/1998, introducendo novità rilevanti sulla formazione degli addetti antincendio e le modalità di erogazione dei corsi antincendio.
Il D.M. 02/09/2021 prevede ancora tre tipologie di corsi antincendio, con durate identiche a quelle previste dal vecchio D.M. 10/03/1998, ossia:
Corso antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1, dalla durata di quattro ore di cui due di prova pratica (ex corso antincendio rischio basso);
Corso antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2, dalla durata di otto ore di cui tre di prova pratica (ex corso antincendio rischio medio)
Corso antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3, dalla durata di sedici ore di cui quattro di prova pratica (ex corso antincendio rischio alto).
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per addetti antincendio il nuovo D.M. 02/09/2021 prevede:
Corso aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1, dalla durata di due ore dedicate alla sola prova pratica;
Corso aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2, dalla durata di cinque ore di cui tre di prova pratica;
Corso aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3, dalla durata di otto ore di cui tre di prova pratica.
L’unica eccezione riguarda quegli uffici con più di mille persone presenti e quelle aziende che si occupano di stoccaggio e/o operazioni di trattamento rifiuti, che - pur rientrando nel livello 2 - dovranno sottoporre i propri addetti ad una formazione di sedici ore (livello 3).
Il D.M. 02/09/2021 descrive dettagliatamente anche il contenuto della prova pratica (addestramento) obbligatoria:
Livello 1
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
Livello 2
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi;
Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti;
Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
Livello 3
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
Presa visione dei dispositivi di protezione individuale (maschere, tute auto-estinguenti, ecc);
Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi;
Presa visione del registro antincendio;
Chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
COME SCEGLIERE GLI ADDETTI
Se pensiamo all’iter di selezione di un addetto antincendio come ad un ipotetico diagramma di flusso, questi potrebbero essere i passaggi da seguire:
Accettazione di candidature “libere” da parte dei lavoratori sulla possibilità di ricoprire il ruolo di addetto antincendio in azienda;
Valutazione - con conseguente scrematura iniziale - in capo al datore di lavoro (coadiuvato dal RSPP, dal RLS e dai preposti) al fine di verificare l’adeguatezza o meno di ogni singolo lavoratore a ricoprire il ruolo di addetto antincendio;
Parere del medico competente sull’idoneità o meno di ogni lavoratore a rivestire il ruolo di addetto antincendio (con ulteriore scrematura);
Ufficializzazione della candidatura, con conferma al diretto interessato, e programmazione della formazione antincendio;
Ad attestato di formazione conseguito, nomina formale dell’addetto firmata dal datore di lavoro, dal RLS e dal diretto interessato.
Questi cinque step possono ridurre sensibilmente il rischio in caso di incendio, sapete perché?
Poter contare su lavoratori che consapevolmente e spontaneamente - al netto delle verifiche di idoneità citate sopra - decidono di seguire il percorso per essere nominati addetti antincendio, sobbarcandosi l’onere di diventare un punto di riferimento per tutti gli altri lavoratori in caso di emergenza, rientra tra quei parametri non misurabili in sede di valutazione del rischio ma che possono fare una differenza abissale in caso di emergenza concreta.
COSA NON DEVE MANCARE IN UN’AZIENDA?
Un adeguato numero di addetti antincendio nominati e consapevoli del proprio ruolo;
Degli addetti antincendio formati ed addestrati secondo le periodicità imposte dalla normativa;
Sottoporre i propri addetti antincendio ad una formazione personalizzata sullo specifico contesto aziendale;
Ogni lavoratore debitamente informato e aggiornato sulle procedure aziendali da seguire in caso di emergenza incendio e sui nominativi degli addetti antincendio a cui fare riferimento.
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