Nuovo accordo stato regioni

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Nuovo accordo stato regioni

Il 17 aprile 2025 la Conferenza tra lo Stato e le Regioni ha approvato il nuovo Accordo che disciplina la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, successivamente, il 24 maggio 2025 l’Accordo è entrato in vigore dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

L’ articolo che leggerete non riprende integralmente i contenuti del nuovo Accordo, ma si sofferma su quei punti considerati maggiormente impattanti (in ogni paragrafo verrà riportato tra parentesi il punto dell’Accordo a cui si fa riferimento). 

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In estrema sintesi, il nuovo Accordo Stato-Regioni riscrive il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un testo unico che sostituisce i precedenti accordi del 2011 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti + datori di lavoro RSPP), del 2012 (attrezzature) e del 2016 (RSPP e ASPP), razionalizzando e aggiornando l’intero quadro normativo. L’Accordo introduce nuovi obblighi formativi (tra cui quello per il datore di lavoro), nuove attrezzature soggette ad abilitazione (tra cui il carroponte) e verifiche di efficacia obbligatorie. 


SOGGETTI FORMATORI (Parte I - Punto 1) 

Sono considerati soggetti formatori quelli istituzionali (come l’INAIL), quelli accreditati (gli enti formativi regionali) e altri soggetti come i fondi interprofessionali e gli organismi paritetici (articolo 51 del Decreto legislativo - D.lgs. - 81/2008). 

Altro aspetto rilevante è costituito dal fatto che il datore di lavoro - non espressamente compreso tra i soggetti formatori (parte I - punto 1.3) - è così qualificato (parte II - punto 2) qualora eroghi direttamente la formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti. In tal caso, rivestendo il ruolo di soggetto formatore, dovrà rispettare gli adempimenti dell’Accordo (con la limitazione contenuta nella parte IV - punto 1). 


REQUISITI DEI DOCENTI (Parte I - Punto 2) 

Non ci sono modifiche ai requisiti per poter svolgere l’attività di formatore (il riferimento rimane il Decreto Ministeriale - D.M. - del 6 marzo 2013). 


ORGANIZZAZIONE DEI CORSI (Parte I - Punto 3) 

Si tratta di un aspetto di natura prettamente procedurale e che riguarda il soggetto organizzatore della formazione e - parallelamente - anche il datore di lavoro, in quanto resta il responsabile finale dell’adeguatezza della formazione: il soggetto organizzatore della formazione dovrà quindi certificare di aver seguito tutte le indicazioni contenute nel nuovo Accordo. 

Sempre a livello organizzativo, il progetto formativo di ogni corso dovrà essere predisposto secondo i contenuti della parte IV, con particolare riferimento ai contenuti del documento progettuale (punto 2.6). 


MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE (Parte I - Punto 4) 

L’introduzione della videoconferenza sincrona (parte I - punto 4) e la sua equiparazione alla presenza fisica - fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono addestramento/prova pratica (parte IV - punto 3.2) - costituiscono le principali novità. 

Sul versante dell’e-learning, l’ampia diffusione di questa modalità di erogazione della formazione costituisce ormai una normalità, per cui era certa l’estensione di questa possibilità alla maggior parte delle formazioni. Ovviamente l’e-learning non è sempre consentito (basti pensare alla formazione preposto e - per ovvi motivi - alle formazioni che prevedono una parte pratica). 

La precisa indicazione della modalità di svolgimento dei corsi (formazione e aggiornamento) è indicata nella tabella contenuta nella parte IV - punto 3.5. 


Modalità di erogazione della formazione: indicazioni metodologiche (Parte IV)  

Altro aspetto innovativo è la parte IV, che contiene le indicazioni metodologiche - dirette ai soggetti che erogano la formazione - per la progettazione, l’erogazione e il monitoraggio dei corsi.  

Va precisato che tali previsioni (parte IV - punto 1) non si applicano integralmente ai datori di lavoro che organizzano ed erogano autonomamente la formazione all’interno delle proprie aziende e nei confronti dei propri lavoratori, ma costituiscono indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi. 

In secondo luogo, si evidenzia l’opportunità di tenere comunque presenti i contenuti della parte IV, in quanto vi sono indicate le logiche della formazione - che possono orientare la strategia formativa alle esigenze manifestate dal datore di lavoro - con il supporto del RSPP. L’intero percorso formativo - in quanto diretto ai lavoratori, a prescindere dal ruolo in azienda - dovrà tenere conto delle esigenze di “vita professionale reale” (tramite, ad esempio, delle simulazioni) e non solo vertere su contenuti didattici.  

Non dovrà quindi essere una formazione generica, ma “strettamente legata alle specifiche mansioni e attività lavorative”: non è sufficiente la semplice acquisizione di nozioni in termini di sapere, ma occorre aver acquisito il saper agire, la capacità di risoluzione di problemi e la comprensione degli aspetti relazionali inerenti alle attività che si è chiamati a svolgere.  

In quest’ottica, l’Accordo ha previsto la possibilità di fare ricorso a break formativi, a formazioni on the job e a corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature. 

Secondo l’Accordo, ricorrendo ai break formativi, la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto; dovrà, inoltre, essere breve e rivolta a piccoli gruppi di lavoratori, basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa. Lo scopo dei break formativi è quello di apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate e alle tecniche di prevenzione.  


Corsi di formazione - Principali novità 

L’Accordo raccoglie e supera i precedenti documenti analoghi introduce o modifica alcune ipotesi prima non disciplinate o disciplinate in modo differente. 

In particolare, è stata introdotta - in tutti i corsi di formazione ed aggiornamento disciplinati dall’Accordo - la redazione di verbali delle verifiche finali, contenenti gli esiti documentali dei risultati. 

Va sottolineato che i corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo risultano validi solo se conformi alle nuove prescrizioni normative. La nuova formazione deve essere tassativamente avviata entro 12 mesi (24 per il corso datore di lavoro) dall’entrata in vigore del presente Accordo. 


Corso per il datore di lavoro (Parte II – Punto 3) 

Prima dell’introduzione del nuovo Accordo, il datore di lavoro poteva non avere nessuna cognizione in materia di sicurezza sul lavoro, e la sua funzione (decisionale e di spesa) era normalmente esercitata sulla base delle indicazioni di RSPP e di medico competente, in qualità di consulenti e portatori del sapere tecnico-scientifico. 

Con l’introduzione del nuovo obbligo formativo, il riferimento ai due consulenti viene rafforzato, in quanto le competenze delle quali il datore di lavoro si arricchirà per effetto della nuova formazione consentiranno un confronto e - di conseguenza - scelte maggiormente consapevoli. 

L’Accordo non prende in considerazione la figura del datore di lavoro delegato (articolo 16 del D.lgs. 81/2008), il quale - pur potendo esercitare tutte le funzioni del datore di lavoro (tranne la nomina del RSPP e la sottoscrizione del DVR) - non viene ad esso equiparato ai fini della formazione. Egli dovrà quindi ricevere la formazione propria della figura che incarna realmente (dirigente, preposto o lavoratore). È tuttavia evidente che - costituendo la formazione come datore di lavoro un credito totale ai sensi dell’Accordo per lo svolgimento delle funzioni di dirigente, preposto e lavoratore - non si ritiene scorretto che tali soggetti possano essere destinatari della formazione propria di questa figura, eventualmente integrando la formazione propria del ruolo aziendale ricoperto (dirigente, ecc).  

Un’ulteriore verifica riguarda la possibilità che il datore di lavoro abbia già seguito corsi dai contenuti conformi a quelli del nuovo Accordo: in caso positivo, l’Accordo fa salvi questi corsi, con esonero dal nuovo obbligo formativo (dovrà essere seguito “solo” il percorso per l’aggiornamento). 

Vi è infine un’ulteriore verifica da fare, ed è relativa al possesso da parte del datore di lavoro di una formazione pregressa per lo svolgimento di altri ruoli aziendali, la quale possa esonerare il datore di lavoro dal nuovo obbligo. 

La tabella riportata nell’allegato III del nuovo Accordo evidenzia che al datore di lavoro è riconosciuto un credito formativo totale laddove sia in possesso della pregressa formazione come: 

  • RSPP (con moduli A, B e C o anche solo A e B); 

  • formatore per la sicurezza; 

  • datore di lavoro che esercita anche la funzione di RSPP; 

  • dirigente. 

Il nuovo corso di formazione (da svolgere tassativamente prima di un eventuale formazione RSPP-datore di lavoro) ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche ai datori lavoro: restano escluse le competenze tecniche, per le quali resta fondamentale il riferimento al RSPP e al medico competente. 

Il corso, dalla durata di 16 ore, è diviso in: 

  • Modulo 1 à conoscenza degli obblighi e delle responsabilità penali, civili ed amministrative di tutte le figure della prevenzione aziendale e del sistema della vigilanza; 

  • Modulo 2 à competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale e per la migliore comunicazione per un’efficace interazione e relazione. 

Modulo “cantieri” per dirigenti e datori di lavoro 

Chi ricopre ruoli di responsabilità in cantiere - come i datori di lavoro e i dirigenti (dell’impresa affidataria) ai sensi dell’articolo 97 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 - deve frequentare un modulo aggiuntivo di 6 ore, valido per la gestione operativa e la vigilanza rafforzata all’interno dei cantieri. 


Corso per il preposto 

In questo caso parliamo di un’integrazione dei contenuti formativi in considerazione delle modifiche normative del 2021, le quali hanno assegnato al preposto il fondamentale ruolo di intervento sui comportamenti errati. 

Va ricordato che il decreto legge - D.L. - 146/2021, integrando l’articolo 19 del D.lgs. 81/2008, ha introdotto, tra i compiti del preposto, quello di “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei […] lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e […] individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori […]” e quello di interrompere l’attività lavorativa e segnalare le non conformità al datore di lavoro e/o al dirigente “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza […]”

A questa fondamentale integrazione corrisponde la revisione del modello formativo (ed anche la cadenza biennale dell’aggiornamento), nel quale assumono un rilievo essenziale: 

  • la conoscenza delle tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori; 

  • la conoscenza delle funzioni di controllo, sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione; 

  • gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.  

Quale figura di controllo in fase esecutiva - snodo nella conformazione e distribuzione dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro - la nuova funzione del preposto merita una particolare attenzione (ai fini della sicurezza del lavoratore, della vigilanza e della responsabilità del datore di lavoro) a partire dalla formazione, come dimostra la declinazione dei moduli formativi dedicati a questa figura, decisiva nel quadro organizzativo e prevenzionistico.  

In sintesi, queste le nuove caratteristiche della nuova formazione preposto: 

  • durata estesa a 12 ore; 

  • aggiornamento ogni 2 anni; 

  • corso da svolgersi obbligatoriamente in presenza; 

  • per le formazioni erogate più di 2 anni prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, aggiornamento da completare entro 12 mesi. 

Per maggiori informazioni sulla formazione preposto si rimanda a questo articolo già pubblicato. 


Corso per i lavoratori 

Resta sostanzialmente confermata la formazione dei lavoratori. 

Con riferimento ai lavoratori somministrati, si richiama il recente principio secondo il quale “in caso di contratto di somministrazione, il datore di lavoro, anche nella sua veste di utilizzatore, deve […] ottemperare a un dovere di vigilanza e scrupolo nell’addestramento anche nei confronti del lavoratore interinale (ossia di un dipendente non stabilmente inquadrato dell'azienda, pur già dotato di una formazione da parte dell’agenzia fornitrice), dovendone […] assicurare un’adeguata e specifica formazione rispetto alle mansioni cui verrà adibito e ai macchinari che dovrà utilizzare”


Corso per l’RSPP 

L’Accordo non contiene modifiche rispetto alla struttura presente nel provvedimento del 2016; tuttavia, nel nuovo Accordo viene meno il limite del 50% delle ore di partecipazione ai convegni e seminari per l’aggiornamento. 


Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) 

L’Accordo regola una volta per tutte i contenuti e le modalità della formazione per i soggetti indicati nel titolo del paragrafo. 

Il corso, quindi, ha l’obiettivo di illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in un’attività lavorativa svolta in uno spazio confinato, con le relativa misure di prevenzione e protezione. Il corso è volto anche a far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni per affrontare i rischi e ad illustrare le procedure di gestione delle emergenze. 

Il corso dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

  • 12 ore totali (corso base) 

  • 4 ore modulo teorico-giuridico 

  • 8 ore modulo pratico 

  • 4 ore (aggiornamento, ogni 5 anni) 

  • Docenti con almeno 3 anni di esperienza specifica (settore o pratica) 

  • Verifica finale 

  • Prova pratica e colloquio 

  • Questionario di gradimento 

CORSO PER OPERATORI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

Per quanto concerne le macchine movimento terra, ed in particolare gli escavatori idraulici, si segnala la rimozione della soglia di massa operativa pari a 6 tonnellate (6000 kg). Di conseguenza, rientrano ora nel campo di applicazione tutti gli escavatori, a prescindere dalla massa. 


Corso per l’uso delle attrezzature, articolo 73 D.lgs. 81/2008 (Parte II - Punto 8) 

Rispetto all’Accordo del 2012, vengono introdotti le macchine agricole raccoglifrutta (punto 8.3.9), i caricatori per la movimentazione dei materiali (punto 8.3.10) e i carriponte (punto 8.3.11). 

I docenti, a differenza dell’Accordo del 2012, dovranno avere i requisiti generali della parte I - punto 2 (devono, quindi, aver seguito il corso per formatori previsto dal D.M. 6 marzo 2013), dovranno avere conoscenza tecnica dell’attrezzatura (prima dovevano avere “solo” un’esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e - per la parte pratica (novità) - dovranno avere esperienza almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature. 

Limitatamente alle imprese utilizzatrici, viene meno la possibilità di affidare la docenza a personale interno (a meno che, ovviamente, non sia in possesso dei requisiti previsti dalla parte I - punto 2, appena visti, e dal punto 8.2). 


Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione (Parte IV - Punti 6 e 7) 

L’Accordo disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione, il cui scopo (al termine del corso, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e - in ogni caso - a distanza di 6/12 mesi dalla formazione) è quello di misurare sia il cambiamento indotto dall'intervento formativo - in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute - sia l’acquisizione di comportamenti lavorativi corretti. 

Di particolare rilevanza è la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto diretta a “verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti”. Questa modalità di verifica assume anche un ruolo determinante nella prevenzione in quanto consente di “constatare l’applicazione al lavoro di comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc”

L’immediato collegamento con l’essenziale funzione di controllo del preposto - illustrata sopra - fa emergere l’importanza di tale momento. Una modalità come la checklist può costituire uno strumento di verifica da parte del preposto che può, nella medesima sede, assolvere al proprio ruolo di controllo rivolto ai comportamenti e all’efficacia della formazione. Una checklist deve infatti misurare l’efficacia dell’attività formativa attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. 

Lo stesso Accordo evidenzia opportunamente che la checklist “diventa […] strumento di valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale”.  


Riconoscimento dei crediti formativi (Parte V e Allegato III, Parte VII) 

Nella parte V (e nel connesso allegato III) l’Accordo declina in modo tassativo i crediti riconosciuti per ciascuna figura professionale rispetto all’eventuale svolgimento di ruoli differenti. 

In particolare, nella tabella riportata nell’allegato III sono indicati i crediti formativi sia con riferimento ai corsi pregressi (frequentati nella vigenza degli accordi oggi abrogati) sia con riferimento al riconoscimento della formazione già ricevuta (anche in vigenza del nuovo Accordo) in vista dell’eventuale svolgimento di differenti funzioni (onde evitare una duplicazione dei percorsi formativi). 

La tabella indica, per ciascuna figura, l’esonero totale, parziale o l’obbligo di frequenza, sia per la formazione che per l’aggiornamento. 

Nelle disposizioni transitorie (parte VII - punto 2), infine, si trovano le modalità per il riconoscimento della formazione pregressa (a parità di ruolo svolto), sempre al fine di evitare inutili sovrapposizioni. 


Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo (Parte VI) 

La vigilanza ispettiva si estende anche ai soggetti che erogano la formazione e non solamente ai destinatari dell’obbligo (quindi, i datori di lavoro). 

È quindi opportuno che la documentazione relativa ai corsi, a tutela del datore di lavoro ed in considerazione della sua responsabilità penale in materia, evidenzi in modo chiaro - da parte del soggetto formatore - che l’intero percorso (sui versanti contenutistici, procedurali e documentali) risponde alle prescrizioni dell’Accordo, evidenziandone l’efficacia. 

Si ritiene opportuno, quindi, che il soggetto formatore (in linea con i contenuti del documento progettuale previsto nella parte IV - punto 2.6) attesti formalmente: 

  • che i contenuti e le modalità della formazione siano coerenti con le esigenze concrete dei destinatari, in linea con la valutazione dei rischi e secondo le specifiche mansioni ed attività lavorative; 

  • che siano state svolte tutte le verifiche previste dall’Accordo; 

  • che siano stati conseguiti i risultati attesi. 

Attività rilevanti e responsabilità operative - RECAP 

Attività

Descrizione

Responsabile

Verifica efficacia formativa 

Controllare l’impatto della formazione (entro 6-12 mesi) 

Datore di lavoro, supportato da HSE o RSPP 

Verifica validità corsi pregressi 

Accertare se i contenuti dei corsi già svolti rispettano i nuovi requisiti 

RSPP o HSE, in collaborazione coi formatori 

Programmazione corsi aggiornati 

Calendario corsi, definizione ruoli e obblighi per figure aziendali 

HSE o RSPP con ufficio formazione 

Verifica requisiti docenti 

Accertarsi che i docenti rispettino il D.I. 6/3/2013 e abbiano esperienza 

Soggetto formatore, validato da HSE 

Fascicolo del corso 

Custodia per dieci anni di registro, programma, attestati e verbali 

Soggetto formatore 

Rilevazione presenze 

Tracciamento (fisico o digitale) con frequenza ≥ 90% 

Docente e tutor 

Scadenziario aggiornamenti 

Monitoraggio automatico aggiornamenti quinquennali/biennali 

HSE, supportato da HR o ufficio personale 

Richiesta a organismi paritetici 

Obbligatoria prima dell’erogazione di corsi ex articolo 37 comma12 

Datore di lavoro 


Allegati 

L’Accordo è corredato di quattro allegati che riportano: 

  • Allegato I à classi di laurea che esonerano dai corsi A e B per RSPP; 

  • Allegato II à individuazione delle attrezzature ex articolo 71 del D.lgs. 81/2008; 

  • Allegato III à crediti formativi; 

  • Allegato IV à individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007. 

ConclusionI 

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non è un mero aggiornamento normativo, ma un radicale cambio di paradigma di fondamentale importanza: la figura dell’HSE è ora centrale nel processo formativo, dalla progettazione alla verifica dell’efficacia. Oggi nei cantieri non basta più “fare il corso”, ma serve garantire che la formazione produca comportamenti sicuri, misurabili e verificabili. 


BIBLIOGRAFIA 

  • Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: analisi delle principali novità (CONFINDUSTRIA, note di aggiornamento, maggio 2025); 

  • ASR 17 aprile 2025. 

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