Patente a Crediti

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Patente a Crediti

La patente a crediti (o patente a punti) è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi introdotto per migliorare la gestione della sicurezza all’interno dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008).  

La patente a crediti, resa obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024, prevede l'assegnazione di un punteggio basato sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in primis, e di regolarità contributiva.  

Il presente articolo sarà così suddiviso: 

  • Riferimenti normativi 

  • Struttura e funzionamento della patente a crediti 

  • Come adottare la patente a crediti 

  • Eccezioni ed esoneri 

  • Riflessioni finali 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La patente a crediti è regolata da una serie di normative che ne disciplinano l’istituzione, il rilascio e la gestione: 

  • Articolo - art. - 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” del D.lgs. 81/2008: è il riferimento normativo fondamentale e contiene le principali informazioni in merito alla patente a crediti; 

  • Decreto-Legge n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024: si tratta del provvedimento che ha materialmente portato alla modifica dell’appena citato art. 27 del D.lgs. 81/2008; questo decreto introduce appunto la patente a crediti e specifica le disposizioni urgenti in materia di sicurezza nei cantieri (tra cui - nel processo di qualifica delle imprese - l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori, anche nei casi di subappalto). 

  • Decreto Ministeriale - D.M. - n. 132/2024 (pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024): definisce le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti e regola i contenuti della patente stessa, nonché individua i criteri di attribuzione dei crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale (e al recupero degli stessi). 

  • Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL - n. 4/2024: fornisce indicazioni operative circa l’applicazione della patente a crediti nei cantieri. 

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE A CREDITI 

Il funzionamento della patente si basa su un sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo viene attribuito un punteggio iniziale minimo di 30 crediti, dal quale può venir detratto un numero di crediti in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Le modalità di decurtazione dei punti sono esplicitate all’interno della tabella inserita nell'allegato I-bis annesso al D.lgs. 81/2008 (ad esempio: omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi, -5 punti). 

Per poter lavorare all'interno dei cantieri, un’impresa deve avere un credito residuo di almeno 15 crediti (comma 10 dell’art. 27 del D.lgs. 81/2008), in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. Ad un’impresa che va sotto la soglia dei 15 punti è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, solamente quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008. 

La patente può essere sospesa anche in caso di provvedimenti da parte di vari enti (INL, ecc) e in caso di violazioni gravi (ad esempio: infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o di un suo delegato). La patente può essere sospesa fino ad un massimo di 12 mesi. 

Ai sensi del D.M. 132/2024, è possibile recuperare i crediti decurtati previa valutazione da parte di una Commissione Territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, da rappresentanti delle aziende sanitarie (ASL) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; questa commissione verifica: 

  • L’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere; 

  • L’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 4 lettera a) del D.M. 132/2024. 

Il punteggio può anche essere incrementato fino ad un massimo di 70 crediti, oltre ai 30 iniziali. Questi crediti “extra” sono individuati all’interno della “Tabella assegnazione crediti aggiuntivi” allegata al D.M. 132/2024. A partire dai 30 crediti iniziali si possono ottenere: 

  • Ulteriori 10 crediti legati alla storicità dell’azienda: 

  • Dai 5 ai 10 anni: 3 crediti; 

  • Dagli 11 ai 15 anni: 5 crediti; 

  • Dai 16 ai 20 anni: 8 crediti; 

  • Oltre i 20 anni: 10 crediti. 

  • Ulteriori 20 crediti per tot anni di attività senza contestazioni e violazioni: 

  • Si ottiene 1 credito ogni 2 anni. 

  • Ulteriori 40 crediti attribuibili per attività di formazione o investimenti nella sicurezza: 

  • Fino a 30 crediti per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, certificare la propria azienda con una ISO 45001); 

  • Ulteriori 10 crediti per altre attività e/o investimenti (ad esempio, entrare in possesso di una certificazione SOA di livello I o II).  

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica (come, ad esempio, la citata ISO 45001), l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti. 


COME ADOTTARE LA PATENTE A CREDITI 

La patente a crediti va “richiesta” online tramite il portale dell’INL (https://servizi.ispettorato.gov.it/) e i requisiti - da autocertificare - per ottenerla sono:  

  • Visura camerale o certificato d’iscrizione alla camera di commercio; 

  • Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

  • Certificazione di regolarità fiscale (DURF); 

  • Documento di valutazione dei rischi (DVR); 

  • Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), con relativa formazione; 

  • Attestati di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza. 

L’iscrizione alla camera di commercio, il DURC e il DURF possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP - invece - sono attestati tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

La patente a crediti viene rilasciata in formato digitale e contiene informazioni dettagliate sull'impresa o il lavoratore autonomo, inclusi i punteggi aggiornati e gli eventuali provvedimenti di decurtazione. Nel dettaglio, all’interno del portale dell’INL - nel momento in cui si verifica il possedimento della patente - si trovano queste informazioni:  

  • Dati identificativi del titolare della patente; 

  • Dati anagrafici del richiedente; 

  • Data di rilascio della patente e numero; 

  • Punteggio al momento del rilascio; 

  • Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; 

  • Eventuali sospensioni; 

  • Eventuali decurtazioni dei crediti. 

ECCEZIONI ED ESONERI 

I soggetti obbligati al possesso della patente a crediti, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del D.lgs. 81/2008, dal D.M. n. 132/2024 e precisato dalla Circolare INL n. 4/2024, sono: 

  • Imprese che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili; 

  • Lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. 

Anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea o in paesi non appartenenti all'Unione Europea sono obbligati ad avere la patente a crediti se operano in Italia nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, per queste imprese, il rilascio della patente può avvenire sulla base di documenti equivalenti rilasciati nel paese di origine. 

Sono inoltre esonerati dal possesso della patente a crediti: 

  • Coloro che effettuano mere forniture nei cantieri temporanei o mobili (trasportatori che consegnano materiali, fornitori di calcestruzzo, ecc); 

  • Coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale nei cantieri temporanei o mobili (ingegneri, geometri, ecc). 

Va specificato, infine, che le imprese in possesso di un’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, non sono tenute ad avere la patente a crediti. In questi casi, il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica la validità di tale attestazione al posto della patente a crediti (art. 27, comma 15 del D.lgs. 81/2008). 


RIFLESSIONI FINALI 

Sostanzialmente, l’introduzione della patente a crediti è una sorta di “riscrittura” dell’art. 27 del D.lgs. 81/2008; riscrittura che ha l’obiettivo di fare chiarezza e “ordinare” i contenuti di questo articolo.  

Il vantaggio principale di questo documento è sicuramente sul piano comunicativo: il concetto di “patente a crediti” (soprattutto per il sistema a punteggio) è molto più facile da comprendere e quindi da far digerire alle imprese e ai lavoratori autonomi, soprattutto ai più restii al rispetto delle normative. 

La patente a crediti non deve essere intesa come un coercitivo, anche se di fatto potrebbe sembrarlo, ma piuttosto come uno strumento di miglioramento complessivo e di stimolo per le imprese verso un progressivo sviluppo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Una patente traboccante di crediti rappresenta un’ottima vetrina per quelle imprese che investono e che vogliono essere parte attiva del cambiamento riguardante la sicurezza sul lavoro.  

La patente a crediti ha certamente i suoi sostenitori e i suoi detrattori, non è uno strumento perfetto, ma nel complesso va intesa come un tentativo di miglioramento concreto, poiché cerca - seppur in mezzo a mille difficoltà - di arginare problematiche fino ad oggi ampiamente, se non del tutto, trascurate. 

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