POS: Aggiornamenti e Buone pratiche
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Dopo aver illustrato l’importanza del Piano Operativo di Sicurezza - il POS - all’interno nei cantieri edili, i suoi contenuti minimi e le differenze principali rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al Documento di Valutazione dei Rischio (DVR), in questa sede cercheremo di rispondere a tutti quei dubbi che possono sorgere durante la redazione e l’aggiornamento di questo documento.
I quesiti più gettonati sono molteplici, si va dal “quando devo aggiornare il documento?” fino al “cosa fare per evitare sanzioni?”, ma fortunatamente la normativa è chiara.
L’articolo sarà così suddiviso:
Breve introduzione
Quando aggiornare il POS
Case study
Come e quando integrare il POS con altri documenti?
Cosa fare per evitare sanzioni?
Buone pratiche generali
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BREVE INTRODUZIONE
Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che ogni impresa esecutrice deve redigere prima dell’inizio delle attività di cantiere (Titolo IV del Decreto Legislativo - D.lgs. - 81/2008). Esso è definito dall’articolo - art. - 89, comma 1 lettera h), del D.lgs. 81/2008, mentre l’obbligo di redazione è disciplinato dall’art. 96 del medesimo decreto.
Il POS rappresenta il documento fondamentale attraverso il quale l’impresa “si presenta” e indica come gestirà la sicurezza durante le lavorazioni svolte in cantiere e quali misure adotterà per minimizzare i relativi rischi.
Va citato - infine - l’Allegato XV del D.lgs. 81/2008, il quale definisce - al punto 3.2 - i contenuti minimi che ogni POS deve obbligatoriamente contenere. Per tutti i dettagli si rimanda all’articolo dedicato.
QUANDO AGGIORNARE IL POS?
Come anticipato, l’Allegato XV del D.lgs. 81/2008 stabilisce i contenuti minimi del POS; di conseguenza - ad ogni minima variazione riguardante uno di questi contenuti - il POS deve essere tempestivamente e debitamente aggiornato.
Nello specifico, gli aggiornamenti sono necessari quando si verificano le seguenti variazioni.
Modifiche ai dati identificativi dell’impresa:
Nuovo datore di lavoro e/o RSPP e/o medico competente e/o RLS (o altre figure);
Nuovi addetti antincendio, primo soccorso e/o preposti;
Nuovi lavoratori presenti in cantiere.
Nuove lavorazioni svolte in cantiere:
Introduzione di attività non previste nella versione iniziale del POS (ad esempio: scavi, lavorazioni in quota, tinteggiature, ecc); di conseguenza potrebbe essere necessario aggiornare anche:
L’elenco dei macchinari impiegati (ad esempio, escavatori richiesti per attività di scavo);
L’elenco dei DPI utilizzati (ad esempio, DPI di III categoria richiesti per i lavori in quota);
L’elenco dei prodotti chimici presenti in cantiere (ad esempio, in caso di tinteggiature).
Modifiche della sequenza delle fasi operative o delle imprese che svolgono le suddette, con eventuale aggiunta di nuovi subappaltatori/lavoratori autonomi che operano per conto della propria impresa.
Aggiornamenti del PSC a seguito di modifiche/evoluzioni del cantiere (si rimanda all’articolo 92, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008):
Cambiamento del layout di cantiere (ad esempio: viabilità interna, recinzioni, depositi, provvisori, ecc);
Variazione delle interferenze con altre imprese (ad esempio: impresa prevista all’interno dell’area “X” quando inizialmente non previsto);
Nuove condizioni ambientali (ad esempio: presenza di ponteggi prima non montati, presenza di scavi profondi prima non presenti, ecc).
Aggiornamento puntuale della valutazione dei rischi:
In caso di nuove lavorazioni;
In caso di nuovi macchinari/attrezzature/prodotti chimici;
In caso di modifiche all’organizzazione del lavoro (ad esempio: in caso di necessità di lavorare su turni o di notte).
Ogni aggiornamento del POS deve costituire una nuova revisione (o integrazione, in caso di piccole variazioni), la quale dovrà essere datata, firmata e conservata in cantiere in formato cartaceo e digitale.
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CASE STUDY
A quanto appena scritto è utile accompagnare la sentenza n. 6565 della Cassazione Penale, la quale riguarda il “[…] mancato adeguamento del POS alle più articolate […] attività di scavo”. Vengono riportate, di seguito, le parti salienti della suddetta sentenza (qui è possibile leggerla per intero).
A seguito di un infortunio mortale accorso ad un lavoratore, al datore di lavoro della ditta “X” veniva contestato un difetto di specificazione nel POS, in relazione alle misure preventive e protettive da adottarsi viste le attività di scavo fino a 2.5 metri. Tali inosservanze sono state ritenute una causa che ha determinato il decesso dell’escavatorista, il quale veniva schiacciato tra la parete dello scavo e l’escavatore, quest’ultimo scivolato in avanti a causa del terreno cedevole.
Il giudice riteneva l’infortunio mortale collegato ad un difetto di valutazione dei rischi per quel tipo di lavorazioni, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D.lgs. 81/2008. In particolare, si rilevava come il POS contenesse la valutazione del rischio relativa a modeste opere di escavazioni, ma - a seguito di intese con il committente - si erano realizzati scavi fino a 2.5 metri, interventi che avrebbero giustificato l’aggiornamento del POS al fine di adeguarne la valutazione del rischio. Assume quindi il giudice che, qualora fossero stati analizzati i rischi derivanti dalla profondità dello scavo e della cedevolezza del terreno, avrebbero potuto essere adottate opportune cautele per evitare i rischi di destabilizzazione del mezzo.
È chiaro, a seguito di quanto appena riportato, come l’obbligo a carico del datore di lavoro non si arresta alla predisposizione di un POS, ma si estende ad un onere di aggiornamento in caso di opere “extra” che comportano diverse lavorazioni e quindi una valutazione del rischio aggiornata e più dettagliata.
COME E QUANDO INTEGRARE IL POS CON ALTRI DOCUMENTI?
Il POS non è un documento isolato e fine a sé stesso, anzi, deve “dialogare” e integrarsi con gli altri documenti di gestione e pianificazione della sicurezza.
Vediamo alcuni esempi.
PSC: il POS deve essere coerente con quanto esplicitato nel PSC, come indicato all’interno dell’Allegato XV del D.lgs. 81/2008 alle lettere g) e h) del punto 3.2.1, le quali impongono l’individuazione rispettivamente delle misure preventive e protettive integrative e delle eventuali procedure complementari e di dettaglio; il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) verificherà poi la congruità del POS - e la sua complementarità - al PSC, ai sensi dell’articolo 92, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008.
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS): il PiMUS è un documento obbligatorio - slegato dal POS - nei casi in cui si utilizzano ponteggi (ai sensi degli articoli 134, 135 e 136 del D.lgs. 81/2008 e - per i suoi contenuti minimi - ai sensi dell’Allegato XXII del D.lgs. 81/2008); in questi casi il POS deve:
Richiamare il PiMUS;
Prevedere misure specifiche e una valutazione del rischio connesse al montaggio, allo smontaggio e all’uso dei ponteggi.
DVR: il POS deve essere coerente con il DVR aziendale, il quale rappresenta la valutazione generale dei rischi dell’impresa; in cantiere, il POS specifica e “specializza” il DVR e ne declina i rischi applicati alle lavorazioni effettive.
Piani specialistici: documenti come il piano antincendio e il piano delle demolizioni devono essere puntualmente richiamati e integrati all’interno del POS.
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COSA FARE PER EVITARE SANZIONI?
La mancata redazione, incompletezza o incoerenza del POS espone l’impresa a sanzioni amministrative e penali facilmente evitabili con qualche accortezza.
Citando gli obblighi dell’impresa secondo l’art. 96 del D.lgs. 81/2008 - limitandoci, in questa sede, al POS e quindi alla lettera g) del comma 1) del suddetto articolo - ogni impresa deve:
Redigere il POS prima dell’ingresso in cantiere e personalizzarlo in base allo specifico cantiere;
Aggiornarlo tempestivamente ogniqualvolta necessario;
Trasmetterlo al CSE con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori;
Applicare in cantiere le misure di sicurezza ivi indicate;
Formare e informare i lavoratori (articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008) relativamente ai contenuti dello specifico POS.
Il sistema sanzionatorio che riguarda il POS è disciplinato dall’art. 159 del D.lgs. 81/2008 e prevede principalmente sanzioni penali o amministrative (pecuniarie); nello specifico, il comma 1 stabilisce che “il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g) […]”, inoltre “[…] si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI […]” e infine “[…] si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV”.
Si tratta di un sistema sanzionatorio semplice ed efficace, che punta a punire chi non ottempera a tutte le prescrizioni normalmente previste.
BUONE PRATICHE GENERALI
Chiudiamo l’articolo con alcune “best practices” che riassumono un po’ quanto scritto nei paragrafi precedenti, con l’obiettivo di fissare chiaramente i punti da rispettare al fine di evitare sanzioni:
Redigere il POS prima dell’apertura del cantiere, non il giorno dell’ingresso;
Analizzare con precisione le lavorazioni, senza testi generici o copia-incolla, personalizzandole in base allo specifico cantiere;
Allineare il POS al PSC e alle indicazioni del CSE;
Aggiornare il POS ogniqualvolta intervengono cambiamenti (nuove fasi, nuove attrezzature, subappalti);
Conservare una copia firmata in cantiere, facilmente consultabile, e una copia digitale;
Formare i lavoratori sugli aspetti del POS (lavorazioni, misure di prevenzione e protezione, ecc) che - direttamente o indirettamente - li riguardano;
Integrare il POS con PiMUS, piani specialistici e procedure operative.
Il POS è un documento “in divenire”, dato che deve evolvere - aggiornarsi - all’evolversi delle condizioni del cantiere e delle lavorazioni svolte, al fine di rispecchiare fedelmente quanto svolto da un’impresa. Non deve essere visto come un documento da presentare solamente perché obbligatorio, ma come uno strumento determinante e un alleato della prevenzione attiva in cantiere.
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