D.lgs. 179/2026: IA e sicurezza sul lavoro, cosa cambia

Il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 è in vigore dal 23 ottobre 2026. Se in azienda usi sistemi di intelligenza artificiale (IA), ci sono novità anche per la sicurezza sul lavoro.
In breve: l’IA che incide sull’organizzazione del lavoro o sulle decisioni per la sicurezza va considerata nella valutazione dei rischi e i lavoratori vanno informati e formati sui rischi che comporta.
In questo articolo vediamo i principali cambiamenti che il D.lgs. 179/2026 introduce per le aziende sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro:
Articolo 42: IA nella valutazione dei rischi e formazione dei lavoratori
Articolo 47: formazione sull’IA per le professioni
Articolo 48: IA nei servizi per il lavoro
Cosa significa per le aziende
IA e valutazione dei rischi: cosa prevede l’art. 42
Quando l’IA va considerata nel DVR
I sistemi di IA vanno considerati concretamente nel processo di valutazione dei rischi prevista dal D.lgs. 81/2008 quando incidono su almeno uno di questi aspetti:
l’organizzazione del lavoro;
i ritmi produttivi;
il modo in cui si svolge la prestazione;
le decisioni rilevanti per la sicurezza.
In pratica, la legge riconosce ufficialmente l’IA come una possibile fonte di rischio.
Perché proprio questi aspetti? Perché i software che già oggi assegnano compiti, turni o ritmi tramite algoritmi hanno fatto emergere rischi concreti per i lavoratori:
ritmi di lavoro più intensi;
monitoraggio continuo;
meno autonomia per il lavoratore;
troppa fiducia in quello che produce il sistema.
Fonte: art. 42, comma 2, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179; art. 28 D.lgs. 81/2008
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Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell’IA
Dopo aver valutato i rischi dei sistemi di IA usati in azienda, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione su due aspetti:
i rischi specifici dei sistemi di IA usati in azienda;
le misure di prevenzione e protezione adottate.
Fonte: art. 42, comma 3, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
Il ruolo del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha un ruolo attivo nella gestione dell’IA negli ambienti di lavoro, con due compiti:
coordinare le misure perché l’IA venga introdotta e usata nei luoghi di lavoro nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori;
promuovere l’uso responsabile dell’IA anche come strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Fonte: art. 42, commi 1 e 4, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
In sintesi, l’articolo 42 chiede due cose ai datori di lavoro: aggiornare la valutazione dei rischi e garantire a tutti i dipendenti un’informazione e una formazione adeguate. Al Ministero del Lavoro spetta invece un ruolo di coordinamento e sensibilizzazione.
Formazione sull’IA per gli ordini professionali (art. 47)
L’articolo 47 riguarda la formazione, nello specifico, erogata dagli ordini professionali: i corsi di formazione iniziale e continua che organizzano ora dovranno includere percorsi sull’IA.
Per gli ordini professionali il decreto prevede che questi percorsi abbiano obbligatoriamente un monte ore minimo e comprendano tre tipi di contenuti:
tecnici: come funzionano i sistemi di IA del proprio settore, comprese le tecniche per interrogarli e dare istruzioni, cosa sanno fare e quali limiti hanno;
giuridici: le regole sui sistemi di IA, in particolare il regolamento europeo sull’IA e le norme italiane che lo attuano;
deontologici: le responsabilità del professionista quando usa l’IA, cosa deve comunicare al cliente e il rispetto del principio antropocentrico (l’IA al servizio della persona).
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto:
i consigli nazionali degli ordini e dei collegi dovranno aggiornare i regolamenti sulla formazione, per includere i percorsi sull’IA;
per le professioni sanitarie, l’inserimento di questi percorsi nell’educazione continua in medicina (ECM) sarà deciso con un accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Fonte: art. 47, commi 1, 2, 3, 5 e 6, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
IA nei servizi per il lavoro (art. 48)
Ora anche i servizi per il lavoro possono usare l’IA. Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati potranno usarla per:
orientamento;
incontro tra domanda e offerta di lavoro;
individuazione delle competenze;
supporto ai percorsi di inserimento lavorativo.
L’uso dell’IA deve sempre rispettare la normativa europea e italiana e deve garantire tre cose:
la supervisione umana;
la trasparenza delle decisioni;
la tutela dei diritti di utenti e lavoratori.
Fonte: art. 48, commi 1 e 2, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
D.lgs. 179/2026: cosa significa per le aziende
Cosa emerge dall’analisi di questi articoli? L’IA è la benvenuta in azienda, a tre condizioni:
la valutazione dei rischi è aggiornata;
i lavoratori sono informati e formati;
la supervisione umana non viene mai meno.


