D.lgs. 179/2026: IA e sicurezza sul lavoro, cosa cambia

Uomo alla scrivania confronta il DVR stampato con un assistente di intelligenza artificiale aperto sul computer: valutazione dei rischi e IA secondo il D.lgs. 179/2026

Il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 è in vigore dal 23 ottobre 2026. Se in azienda usi sistemi di intelligenza artificiale (IA), ci sono novità anche per la sicurezza sul lavoro.

In breve: l’IA che incide sull’organizzazione del lavoro o sulle decisioni per la sicurezza va considerata nella valutazione dei rischi e i lavoratori vanno informati e formati sui rischi che comporta.

In questo articolo vediamo i principali cambiamenti che il D.lgs. 179/2026 introduce per le aziende sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro:

  • Articolo 42: IA nella valutazione dei rischi e formazione dei lavoratori

  • Articolo 47: formazione sull’IA per le professioni

  • Articolo 48: IA nei servizi per il lavoro

  • Cosa significa per le aziende

IA e valutazione dei rischi: cosa prevede l’art. 42

Quando l’IA va considerata nel DVR

I sistemi di IA vanno considerati concretamente nel processo di valutazione dei rischi prevista dal D.lgs. 81/2008 quando incidono su almeno uno di questi aspetti:

  • l’organizzazione del lavoro;

  • i ritmi produttivi;

  • il modo in cui si svolge la prestazione;

  • le decisioni rilevanti per la sicurezza.

In pratica, la legge riconosce ufficialmente l’IA come una possibile fonte di rischio.

Perché proprio questi aspetti? Perché i software che già oggi assegnano compiti, turni o ritmi tramite algoritmi hanno fatto emergere rischi concreti per i lavoratori:

  • ritmi di lavoro più intensi;

  • monitoraggio continuo;

  • meno autonomia per il lavoratore;

  • troppa fiducia in quello che produce il sistema.

Fonte: art. 42, comma 2, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179; art. 28 D.lgs. 81/2008

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Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell’IA

Dopo aver valutato i rischi dei sistemi di IA usati in azienda, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione su due aspetti:

  • i rischi specifici dei sistemi di IA usati in azienda;

  • le misure di prevenzione e protezione adottate.

Fonte: art. 42, comma 3, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179

Il ruolo del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha un ruolo attivo nella gestione dell’IA negli ambienti di lavoro, con due compiti:

  • coordinare le misure perché l’IA venga introdotta e usata nei luoghi di lavoro nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori;

  • promuovere l’uso responsabile dell’IA anche come strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Fonte: art. 42, commi 1 e 4, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179

In sintesi, l’articolo 42 chiede due cose ai datori di lavoro: aggiornare la valutazione dei rischi e garantire a tutti i dipendenti un’informazione e una formazione adeguate. Al Ministero del Lavoro spetta invece un ruolo di coordinamento e sensibilizzazione.

Formazione sull’IA per gli ordini professionali (art. 47)

L’articolo 47 riguarda la formazione, nello specifico, erogata dagli ordini professionali: i corsi di formazione iniziale e continua che organizzano ora dovranno includere percorsi sull’IA.

Per gli ordini professionali il decreto prevede che questi percorsi abbiano obbligatoriamente un monte ore minimo e comprendano tre tipi di contenuti:

  • tecnici: come funzionano i sistemi di IA del proprio settore, comprese le tecniche per interrogarli e dare istruzioni, cosa sanno fare e quali limiti hanno;

  • giuridici: le regole sui sistemi di IA, in particolare il regolamento europeo sull’IA e le norme italiane che lo attuano;

  • deontologici: le responsabilità del professionista quando usa l’IA, cosa deve comunicare al cliente e il rispetto del principio antropocentrico (l’IA al servizio della persona).

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto:

  • i consigli nazionali degli ordini e dei collegi dovranno aggiornare i regolamenti sulla formazione, per includere i percorsi sull’IA;

  • per le professioni sanitarie, l’inserimento di questi percorsi nell’educazione continua in medicina (ECM) sarà deciso con un accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Fonte: art. 47, commi 1, 2, 3, 5 e 6, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179

IA nei servizi per il lavoro (art. 48)

Ora anche i servizi per il lavoro possono usare l’IA. Le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati potranno usarla per:

  • orientamento;

  • incontro tra domanda e offerta di lavoro;

  • individuazione delle competenze;

  • supporto ai percorsi di inserimento lavorativo.

L’uso dell’IA deve sempre rispettare la normativa europea e italiana e deve garantire tre cose:

  • la supervisione umana;

  • la trasparenza delle decisioni;

  • la tutela dei diritti di utenti e lavoratori.

Fonte: art. 48, commi 1 e 2, D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179

D.lgs. 179/2026: cosa significa per le aziende

Cosa emerge dall’analisi di questi articoli? L’IA è la benvenuta in azienda, a tre condizioni:

  • la valutazione dei rischi è aggiornata;

  • i lavoratori sono informati e formati;

  • la supervisione umana non viene mai meno.


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