DUVRI: cos’è, quando è obbligatorio e come si fa

Se affidi lavori o servizi a un’impresa esterna o a un lavoratore autonomo all’interno della tua azienda, probabilmente devi redigere il DUVRI.
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) serve a gestire e prevenire i rischi da interferenza, cioè i rischi che nascono quando soggetti diversi lavorano nello stesso luogo. Lo predispone il datore di lavoro committente, con il supporto dell’RSPP per la parte più tecnica.
In questo articolo trovi:
Cosa dice la normativa sul DUVRI
Chi redige il DUVRI
Quando il DUVRI è obbligatorio (e quando no)
Come si redige il DUVRI
Cosa deve contenere il DUVRI
Chi firma il DUVRI
Differenza tra DVR e DUVRI
Differenze tra DVR, DUVRI, POS e PSC
Cosa dice la normativa sul DUVRI
Il D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi legati ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Tra questi, il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese. Lo fa elaborando un unico documento di valutazione dei rischi, il DUVRI, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
In pratica, il DUVRI va redatto quando un’impresa appaltatrice lavora in una o più aree di cui il committente ha la disponibilità giuridica, cioè il diritto di disporre di quell’area di lavoro.
Il DUVRI è parte integrante del contratto di appalto o del contratto d’opera: va allegato al contratto e aggiornato man mano che i lavori procedono.
Cosa sono i rischi da interferenza
C’è interferenza quando il personale del committente e quello dell’appaltatore, o il personale di imprese diverse, lavorano nella stessa sede e le attività degli uni possono mettere a rischio gli altri. Pensa a un’impresa di pulizie che lavora in un reparto mentre circolano i carrelli elevatori. I rischi che nascono da queste situazioni si chiamano rischi da interferenza, o interferenziali.
Fonte: art. 26, commi 1 e 3, D.Lgs. 81/2008; Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008
Chi redige il DUVRI
Il DUVRI lo redige il datore di lavoro committente, con il supporto dell’RSPP. Ma cosa succede se il committente non è il datore di lavoro dell’azienda che ospita i lavori? In questo caso il DUVRI si costruisce in due passaggi.
DUVRI preliminare e DUVRI definitivo
Il committente redige un DUVRI con una valutazione ricognitiva dei rischi “standard”, cioè i rischi tipici di quel tipo di prestazione che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto. Questo documento si chiama DUVRI preliminare.
Prima dell’inizio dei lavori, l’azienda ospitante, cioè chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi, integra il DUVRI preliminare con tutti i rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui si svolgerà l’appalto. Si ottiene così il DUVRI definitivo: l’esecutore lo sottoscrive per accettazione e il documento entra a far parte degli atti contrattuali dell’appalto.
Fonte: art. 26, comma 3-ter, D.Lgs. 81/2008
Quando il DUVRI è obbligatorio (e quando no)
Quando va redatto
Il DUVRI deve essere redatto:
in caso di appalti svolti all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva;
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda, a condizione che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
Quando non è obbligatorio
Il DUVRI non è obbligatorio:
per gli appalti di servizi di natura esclusivamente intellettuale;
per le semplici forniture di materiali o attrezzature;
per i lavori che non superano i cinque uomini-giorno (cioè la somma delle giornate di lavoro necessarie a completare l’opera, calcolata sull’arco di un anno dall’inizio dei lavori), a meno che non comportino rischi derivanti da:
o rischio di incendio elevato;
o attività in ambienti confinati;
o presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici;
o presenza di amianto;
o presenza di atmosfere esplosive;
o presenza dei rischi indicati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008.
Fonte: art. 26, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 81/2008
Come si redige il DUVRI
Il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) non spiega come redigere un DUVRI e non fornisce un fac simile del documento. La legge prevede che la Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro elabori procedure standardizzate per redigerlo e individui le attività con rischi da interferenza irrilevanti, per le quali il documento non è obbligatorio.
Queste procedure però non sono mai state elaborate: oggi non esiste un modello ufficiale. La forma del DUVRI è quindi libera e la scelta spetta al datore di lavoro committente.
Fonte: art. 6, comma 8, lettera m-ter, D.Lgs. 81/2008
Cosa deve contenere il DUVRI
Il DUVRI va redatto con un metodo di analisi e valutazione adattabile a ogni tipo di appalto, dalle manutenzioni ordinarie alle opere più complesse. Fanno eccezione gli appalti che rientrano nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, cioè i cantieri temporanei o mobili: lì entrano in gioco altri documenti.
In un DUVRI ci sono almeno quattro contenuti che non devono mai mancare:
Fasi di lavoro e imprese: le varie fasi lavorative e le imprese che le svolgono, con le relative tempistiche (ad esempio con un cronoprogramma).
Rischi del luogo di lavoro: l’individuazione e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro. Spesso le imprese in appalto non li conoscono, e per questo sono causa di molti infortuni.
Rischi portati dagli appaltatori: l’individuazione e la valutazione dei rischi prodotti dalle attività di ogni appaltatore, cioè i rischi che l’appaltatore “introduce” nell’area di lavoro.
Misure di sicurezza: le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenti. Possono essere separazioni nel tempo o nello spazio tra le attività, oppure misure di prevenzione e protezione collettive (DPC) o individuali (DPI).
Il DUVRI va anche integrato con il documento di valutazione dei rischi (DVR) del committente. Così si considerano tutti i rischi interferenti a cui sono esposti i lavoratori del committente stesso.
È consigliabile riportare nel DUVRI anche i costi per la sicurezza. Il motivo è pratico: questi costi dipendono dalle misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare le interferenze, e il DUVRI è proprio il documento in cui quelle misure vengono individuate.
Chi firma il DUVRI
La normativa non prevede un obbligo generale di firma sul DUVRI. Fa eccezione il DUVRI definitivo visto sopra, che l’esecutore sottoscrive per accettazione.
Negli altri casi la firma resta comunque utile. Se il DUVRI è firmato dal datore di lavoro committente e da ogni datore di lavoro o lavoratore autonomo che partecipa all’appalto, puoi dimostrare che il documento è stato condiviso e recepito da tutti.
Le informazioni contenute nel DUVRI vanno poi condivise con tutti i lavoratori impegnati nell’appalto. Questo compito spetta al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.
Differenza tra DVR e DUVRI
DVR e DUVRI sono due documenti sulla sicurezza con scopi e ambiti diversi:
DVR: lo deve predisporre ogni datore di lavoro, di qualsiasi azienda, per individuare e valutare i rischi a cui sono esposti i propri lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.
DUVRI: lo predispone il datore di lavoro committente per promuovere coordinamento e cooperazione tra gli appaltatori e per ridurre o eliminare i rischi da interferenza.
Anche se sono diversi, i due documenti dovrebbero integrarsi. I rischi da interferenza prodotti dagli appaltatori che ricadono sui lavoratori del committente vanno infatti considerati dal committente nella propria valutazione dei rischi.
Differenze tra DVR, DUVRI, POS e PSC
Ecco le differenze principali tra i documenti della sicurezza, compresi quelli dei cantieri come il POS.
Documento | Chi lo redige | Quando si redige | Rischi trattati | Firma |
|---|---|---|---|---|
DVR | Datore di lavoro | Sempre | Rischi a cui sono esposti i propri lavoratori | Sì (con data certa) |
DUVRI | Datore di lavoro committente | In caso di appalti con interferenze | Rischi da interferenza | Consigliata sempre, necessaria per accettazione del DUVRI definitivo |
POS | Imprese esecutrici | In caso di attività in Titolo IV | Rischi specifici del cantiere | Sì |
PSC | Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | Se sono presenti più imprese in attività in Titolo IV | Rischi da interferenza e rischi generali del cantiere | Sì |


